Differenze fra possesso e proprietà 

Il possesso èuno stato di fatto, una situazione oggettiva che non corrisponde necessariamente ad un diritto reale.

Le caratteristiche del possesso sono il “corpus possessionis” e l’“animus possidendi”: il primo requisito consiste nella materiale detenzione del bene considerato (elemento oggettivo), mentre il secondo fa riferimento allo stato d’animo del possessore (elemento soggettivo), il quale si ritiene in diritto di utilizzare e godere di quel bene in maniera piena ed esclusiva, come il titolare del diritto di proprietà .

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Comproprietà  e condominio

Succede spesso che pi๠soggetti siano titolari del diritto di proprietà  su uno stesso bene; pi๠correttamente, ognuno di loro èproprietario, in forma esclusiva e indipendente dagli altri, di una quota del complessivo, e sulla propria quota puಠesercitare tutti i poteri che la legge garantisce ai titolari del diritto di proprietà .

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Diritto di proprietà 

La proprietà  non èsolo la principale dei diritti reali, ma ècerto uno dei diritti pi๠importanti del nostro ordinamento, tutelata anche dalla Costituzione.

Ma cosa si intende, esattamente, con “proprietà â€? Possiamo definirla come il diritto di godere di un dato bene; questo significa il potere tutelato dalla legge di impiegare e consumare il bene, di spostarlo, di dividerlo, di cederlo o donarlo a terzi, perfino di distruggerlo o lasciarlo inutilizzato.

Il godimento sul bene avviene in maniera piena ed esclusiva a favore del proprietario, nei limiti che ci apprestiamo a descrivere.

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Definizione e caratteristiche dei diritti reali

In termini strettamente giuridici, il “diritto”, inteso in senso soggettivo, èuna situazione di vantaggio attribuita all’individuo – o a soggetti diversi dalla persona fisica – tutelata dal nostro ordinamento, laddove il diritto in senso oggettivo èl’insieme delle norme esistenti.

Fra i tanti diritti riconosciuti dalla legislazione italiana, un ruolo basilare èassunto dai diritti reali: l’aggettivo “reale” deriva dal latino “res”, cioè“cosa”. I diritti reali, dunque, sono le situazioni positive che si manifestano sopra un preciso bene o insieme di beni, materiali o immateriali, mobili o immobili.

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Vini, nuove regole su qualifiche e controlli

Dopo lunghi lavori preparatori, il Governo ha varato il decreto legislativo che, recependo le direttive europee in materia, rivede molte regole per i produttori di vini.

Le finalità  della riforma sono diverse, dalla semplificazione della normativa al rafforzamento della tutela della qualità  dei prodotti a favore dei consumatori. Lo scopo principale che li riassume tutti, comunque, èquello di rafforzare la competitività  delle aziende italiane, in uno dei comparti agroalimentari pi๠importanti in Italia all’interno del settore primario.

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Assistenza auto, liberalizzazioni in arrivo

Dall’Europa sono in arrivo nuove norme sul settore della cessione delle automobili e, soprattutto, dell’assistenza riservata ai clienti.
Il settore ha goduto finora di una protezione in virt๠delle sue specificità , che ha in parte rallentato l’apertura alla concorrenza. La norma in materia, perà², firmata da Mario Monti nel 2000, èvicina alla sua scomparsa; va perಠprecisato che le nuove regole in arrivo avranno efficacia definitiva solamente nel 2013: a causa della crisi in atto, infatti, non si èvoluto assestare una mazzata forse fatale a molti operatori oggi presenti e si èvoluto riconoscere un congruo margine di tempo per riorganizzarsi.

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IVA su vitto e alloggio, nuova circolare

Imprese e professionisti non sempre possono detrarre integralmente l’IVA sugli acquisti; una situazione tipica si ha quando la spesa èdocumentata non da fattura bensଠda scontrino o ricevuta fiscale.

La quota di imposta rimasta non detratta, comunque, entra a far parte del costo del bene, deducibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP secondo le stesse condizioni previste per la base imponibile.

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Prenotazione annullata negli alberghi

Nella notissima rubrica “L’Esperto Risponde” del “Sole 24 Ore” èstata data una risposta esauriente ad un quesito che probabilmente assilla moltissime persone: cosa accade se si prenota una stanza in un albergo, un bed & breakfast o un campeggio e successivamente non ci si presenta o comunque si annulla la prenotazione?

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Scioglimento e liquidazione della Snc

Perchè una società  in nome collettivo chiuda i battenti, occorra che si susseguano due eventi: il verificarsi di una causa di scioglimento e la liquidazione della società .

La Snc si scioglie quando si verifica una delle seguenti cause: l’oggetto sociale èconseguito (per esempio, la Snc era nata per costruire un’opera edilizia ormai terminata) oppure diviene impossibile conseguirlo; la durata del contratto sociale ètrascorsa e non si èprovveduto alla sua proroga, nemmeno tacita; la società  èfallita; il Governo o altra autorità  ha imposto lo scioglimento; i soci sono divenuti uno solo (per morte, recesso o esclusione degli altri, o perchè ha acquistato le loro quote) ed entro sei mesi non sono ritornati in numero plurale; i soci stessi hanno deliberato lo scioglimento; si èverificata un’altra causa stabilita a suo tempo nell’atto costitutivo.

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Recesso del socio di SNC e liquidazione della quota

La società  èun contratto (art. 2247 del codice civile) e nei contratti, in generale, non èprevisto il diritto di recesso: non ècioèconsentito a nessun contraente di ritirarsi unilateralmente dall’affare.
Nessun socio di una Snc, dunque, puಠin linea di principio lasciare la società  al suo destino e ritirarsi da un giorno all’altro.

Questo, perà², a meno che non sia lo stesso atto costitutivo a non prevedere diversamente e a lasciare, dunque, che il singolo socio possa recedere in presenza di determinate situazioni o magari anche senza motivo (recesso convenzionale).

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Esclusione del socio in una SNC

Fra le varie situazioni che possono portare la società  in nome collettivo a perdere un componente della compagine sociale, l’esclusione èl’ipotesi pi๠delicata, e puಠdar luogo a pesanti strascichi giudiziari: gli altri aderenti, infatti, nella sostanza cacciano un socio e liquidano la sua quota.

Dobbiamo distinguere nettamente, perà², due fattispecie: l’esclusione di diritto e l’esclusione facoltativa.

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Acquisto e cessione della quota di SNC

Solitamente la società  in nome collettivo mantiene la stessa compagine sociale per l’intera sua esistenza in vita, e i soci resteranno dunque fino alla fine coloro che l’hanno costituita.

Puಠperಠavvenire che un terzo intenda divenire socio in un secondo momento, apportando nuovi conferimenti, o che un vecchio socio intenda lasciare e vendere o donare la propria quota ad un terzo.

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Diritti amministrativi dei soci di SNC

Oltre ai diritti patrimoniali, i soci della società  in nome collettivo godono di alcuni diritti amministrativi garantiti dalla legge (oltre ad eventuali altri previsti dall’atto costitutivo).

Come già  descritto abbondantemente, ogni socio ha in linea teorica il diritto ad amministrare la società  in forma disgiuntiva e a rappresentarla, salvo che l’atto costitutivo non preveda soluzioni differenti.

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Obblighi e diritti patrimoniali dei soci di SNC

La legge prevede per i soci delle società  in nome collettivo un unico obbligo, peraltro basilare: quello di eseguire i conferimenti.

Si ricorda che, in assenza di previsioni precise, ogni socio èobbligato in parti uguali e che i beni conferiti, divenendo di proprietà  della società , non sono pi๠utilizzabili in proprio dal conferente (salvo diversi accordi).
Quanto ai diritti che discendono dallo status di socio, distinguiamo quelli patrimoniali da quelli amministrativi.

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Iscrizione al registro delle imprese di una snc

Una volta che l’atto costitutivo èstato stipulato, anche verbalmente o addirittura tacitamente, la società  in nome collettivo ènata e giuridicamente esistente. L’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, infatti, non incide sulla validità  del contratto societario.

Le Snc sono tenute a registrare l’atto costitutivo entro i trenta giorni successivi alla sua stipulazione (ed entro lo stesso termine devono iscrivere ogni successiva modifica), e perchè l’atto sia registrabile occorre che sia redatto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata.

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