Snc: i rapporti con i terzi

Il diritto dei creditori societari di agire esecutivamente sui beni personali dei soci (sia pure dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale) non esaurisce la disciplina dei rapporti della società  in nome collettivo con i terzi.

Va infatti specificato che i nuovi soci della Snc rispondono illimitatamente e solidalmente con gli altri per tutti i debiti pendenti, inclusi quelli sorti prima del loro ingresso in società . Chi invece fuoriesce dalla società  (per cessione della quota o altri motivi) continuerà  a rispondere dei debiti societari sorti fino al momento in cui tale fuoriuscita non èpubblicata sul registro delle imprese.

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Snc: utili, perdite e durata

Gli ultimi due punti da indicare nell’atto costitutivo della società  in nome collettivo non appaiono di fondamentale importanza: in entrambi i casi, infatti, la legge stabilisce cosa fare qualora i soci non determinino espressamente il loro contenuto, cosicchè lecito immaginare che la loro assenza o imprecisione non comporti la nullità  dell’atto costitutivo e dunque della società .

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Snc: i conferimenti e il socio d’opera

Come in ogni società , anche nelle società  in nome collettivo i soci hanno un obbligo fondamentale: i conferimenti. Ognuno di essi, infatti, ètenuto a versare alla società  i mezzi necessari perchè questa possa operare.

I conferimenti possono essere in denaro o in natura: crediti, beni materiali, prestazioni lavorative. Tutti insieme costituiscono il capitale sociale, che rappresenta la prima garanzia a tutela dei creditori della società ; prima ma non unica, giacchè i soci rispondono in via sussidiaria anche con il loro patrimonio personale.

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Snc: funzioni, responsabilità  e cessazione degli amministratori

Che il potere di amministrazione sia affidato a tutti i soci, solo ad alcuni e/o ad estranei, si tratta ora di approfondire cosa compiono e cosa rischiano costoro una volta nominati.

La legge afferma che il rapporto fra soci e amministratori èregolato dalle norme del mandato: i primi sono dunque mandanti e i secondi mandatari. Ne consegue che gli amministratori abbiano diritto ad un compenso per la loro funzione (salvo espressa esclusione nell’atto costitutivo), poichè per legge il contratto di mandato si presume oneroso fino a prova contraria.

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Amministratore esterno in una SNC

Il codice civile stabilisce che l’atto costitutivo della Snc debba comprendere l’indicazione del nome dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società  in nome collettivo.

Un tema su cui perಠda sempre gli studiosi si spaccano la testa èse la società  in nome collettivo (come, d’altronde, la società  semplice) possa avere un amministratore che non sia socio, o magari pi๠di uno: il cosiddetto amministratore esterno.

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Amministrazione della Snc

L’elemento forse pi๠complesso fra quelli da indicare nell’atto costitutivo della società  in nome collettivo riguarda le modalità  di amministrazione dell’ente.

In verità , si tende a ritenere che quest’elemento non sia tutto sommato indispensabile: infatti, èlo stesso codice civile a stabilire quali regole vadano applicate in assenza di decisioni diverse da parte dei soci. àˆ dunque lecito pensare che l’assenza di questo elemento non comporti la nullità  del contratto sociale, considerato che comunque entrerebbero in gioco precise norme di legge.

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Soci e oggetto sociale società  nome collettivo

Si èaccennato alla necessità  che l’atto costitutivo della società  nome collettivo contempli almeno nove elementi: vediamo dunque di approfondirli, ricordando che alcune norme sono “originali” e altre sono prese pari pari dalla disciplina della società  semplice.

Il primo elemento da indicare consiste, ovviamente, nell’indicazione dei soci. Se persone fisiche, per ognuno di essi occorre indicare i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza).

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Atto costitutivo società  nome collettivo

La società , secondo l’articolo 2247 del codice civile, èun contratto: questo significa che ad essa si applicano le regole generali sulla formazione del contratto, eccetto laddove siano previste norme particolari.

Non èquesto il caso della costituzione della società  in nome collettivo, perciಠvale la regola generale: la società  in nome collettivo nasce nel momento in cui le parti (i soci) raggiungono l’accordo sul contenuto dell’atto costitutivo. Non ha alcuna importanza che esso sia stipulato in forma scritta: anche un accordo verbale o perfino tacito èpi๠che sufficiente perchè la società  in nome collettivo venga a nascere.

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Società  in nome collettivo (Snc)

La società  in nome collettivo (abbreviata con la sigla Snc) èuna delle tre tipologie di società  di persone previste dal nostro ordinamento: le altre due sono la società  semplice (Ss) e la società  in accomandita semplice (Sas).

La Snc èanche il genere di società  di persone pi๠diffuso in Italia; nonostante questo, il codice civile dedica molto pi๠spazio alla ben pi๠limitata società  semplice. Il codice, infatti, dedica decine di articoli al funzionamento della società  semplice, mentre per la Snc stabilisce soltanto una serie di norme particolari, prevedendo che, laddove non diversamente regolato, si applicano le medesime regole della Ss.

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Chiusura, annullamento e risoluzione del concordato preventivo

Salvo ostacoli imprevisti, l’imprenditore o chi per lui porta a termine il piano di risanamento: la crisi sarà  stata superata e l’imprenditore potrà  riprendere la sua attività  normale; il tribunale dichiarerà  conclusa la procedura e ciಠsarà  trascritto sul registro delle imprese e ovunque sia necessario.
Va notato che, nell’ipotesi di liquidazione dei beni aziendali, l’ovvia conclusione sarà  la fine dell’attività  d’impresa. Va anche detto che, se nel piano di risanamento non èspressamente prevista la cessione dei beni ai creditori secondo la formula “pro solvendo”, vale automaticamente la formula “pro soluto”.

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Concordato preventivo: attività  dopo omologazione

Una volta che l’istanza di concordato preventivo ha superato positivamente il vaglio dei creditori e ha ottenuto l’omologazione del tribunale, non ci sono altri scogli da affrontare.

Da quel momento in poi, l’imprenditore à¨, infatti, assolutamente libero di porre in essere tutti gli atti necessari per portare a termine il piano di risanamento.

Questo significa, in particolare, che non occorre pi๠l’autorizzazione del giudice delegato per compiere atti di straordinaria amministrazione e, nel complesso, che gode di ogni diritto di gestire la sua azienda, come un imprenditore qualsiasi, includendo il diritto di rappresentarla processualmente.

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Concordato preventivo: giudizio di omologazione

Nell’articolo precedente, si sono descritti i meccanismi di raggiungimento del consenso nell’adunanza dei creditori. C’ perಠancora il caso pi๠complesso di cui riferire: quello in cui il piano di risanamento preveda la suddivisione dei creditori in classi, cui conseguano trattamenti differenziati (alla classe A il 100% di soddisfazione, alla classe B il 70% eccetera).

In questo caso ènecessario che sia consenziente la maggioranza dei creditori (calcolata non per numero bensଠper entità  dei crediti) all’interno di ogni singola classe: se questo non avviene, subentra il fallimento.

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