Concordato preventivo ammissione procedura

Presentati tutti i documenti, all’imprenditore non resta che incrociare le dita e sperare di essere ammesso al concordato preventivo.

Va detto che, prima che il tribunale si esprima, egli ha comunque il diritto di apportare modifiche al piano di risanamento o integrare e correggere i documenti presentati, o addirittura revocare l’istanza. Una volta, perà², che il tribunale si sarà  espresso, non sarà  pi๠possibile tornare indietro.

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Concordato preventivo procedura e documenti

Qualora un imprenditore rispetti tutti i requisiti di legge e intenda accedere alla procedura del concordato preventivo, presenta il suo piano di risanamento presso il tribunale. Va segnalato che l’istanza puಠpartire esclusivamente da lui: nessun altro soggetto èabilitato a proporre la procedura.

Il tribunale di competenza èquello nella cui circoscrizione ricade la sede principale dell’azienda, dove cioèsi svolge l’attività  di direzione (e che non coincide necessariamente con la sede legale). Eventuali spostamenti della sede principale nell’ultimo anno non hanno perಠrilievo.

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Concordato preventivo piano risanamento

La finalità  del concordato preventivo èquella di restituire al mercato un’azienda risanata dopo aver superato le sue difficoltà  finanziarie e reddituali, sottraendola all’ingloriosa fine del fallimento.

Perchè questo sia possibile, perà², non bastano promesse generiche: l’imprenditore deve sottoporre all’attenzione del tribunale e dei creditori un preciso e dettagliato piano di risanamento.

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Ammissione concordato preventivo requisiti

Come per tutte le procedure concorsuali, un imprenditore puಠessere ammesso al concordato preventivo solo se esercita un’attività  commerciale.

àˆ bene ricordare che tutte le attività  d’impresa sono considerate commerciali quando non sono definibili come agricole (ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile), e che le società  sono sempre imprese commerciali, qualunque sia l’attività  esercitata, ad eccezione delle società  semplici, che infatti non sono sottoponibili ad alcuna procedura concorsuale.

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Disciplina del concordato preventivo

Il Regio Decreto 267/1942 (noto come “legge fallimentare”) nella sua versione originale attribuiva un peso determinante, all’interno delle procedure concorsuali, al fallimento. Alle altre procedure veniva infatti lasciato un ruolo quasi residuale: fra loro, anche il concordato preventivo.

Un imprenditore ammesso al concordato preventivo ha la possibilità  di evitare il fallimento chiedendo al tribunale di sospendere le azioni dei creditori nei suoi confronti, in modo da lasciargli il respiro necessario per risanare la propria situazione di difficoltà . Se poi le cose non vanno come sperato, c’ sempre tempo per procedere alla dichiarazione di fallimento.

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Ricorsi sugli appalti, nuove norme in arrivo

Moltissimi bandi pubblici subiscono l’impugnazione da parte di chi non si classifica vincitore, e il ricorso finisce regolarmente per bloccare tutta la procedura per mesi o anni. Questo, se si tratta di costruire una strada o un ospedale, puಠcausare molti problemi all’interesse collettivo.

L’Unione Europea ha emanato una direttiva per ridisegnare la materia, assicurando in particolare una certa sveltezza del sistema procedurale. Il Governo sta esaminando una bozza di decreto legislativo che recepisca le indicazioni europee: il decreto non èancora pronto, ma ormai sono noti i contenuti che presenterà .

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Buoni-lavoro tabaccaio

Da un paio d’anni sono sorti i cosiddetti “buoni-lavoro”: si tratta di voucher del costo di dieci euro acquistabili per pagare i collaboratori occasionali assunti per attività  di breve durata e di modesta importanza, tali da alimentare perà², nel loro complesso, un sistema di lavoro sommerso molto significativo se non regolarizzati, oltre che essere molto rischioso anche dal punto di vista economico che potrebbe incidere sul bilancio aziendale (sanzioni lavoro nero).

Si tratta dei lavori stagionali in agricoltura (come per la vendemmia o la raccolta dei frutti), le prestazioni di giardinaggio a favore dei condomini e altre ipotesi ancora, tutte caratterizzate dall’assenza di un rapporto di lavoro stabile.

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Responsabilità  penale delle società 

Il decreto legislativo n. 231/2001 introdusse, per la prima volta nel nostro ordinamento, una serie di ipotesi nella quale la responsabilità  penale puಠricadere non su persone fisiche bensଠsu enti.

Per l’esattezza, si èstabilito che, laddove i membri di una società  compiono determinati reati nell’interesse della società , quest’ultima puಠessere chiamata a risponderne davanti al tribunale e subire le relative sanzioni (chiaramente si parla di sanzioni pecuniarie, dato che èimpensabile la reclusione per un ente, ma anche della chiusura forzata dell’impresa e del divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione).

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Direzione e coordinamento: le altre norme di trasparenza

La previsione dell’obbligo della società  che esercita direzione e coordinamento sopra un’altra di risarcirne i soci e i creditori in caso di gestione scorretta èla novità  pi๠importante e innovativa ma non l’unica in materia di gruppi aziendali introdotta nel nostro ordinamento in occasione della riforma del diritto societario (2003).

Esistono infatti altre cinque nuove regole da applicare ogni qual volta vi sia direzione e coordinamento.

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Direzione e coordinamento: casi di responsabilità  extracontrattuale

La complessa disciplina su controllo e collegamento descritta negli articoli precedenti non ha esaurito le esigenze di trasparenza a favore dei terzi e dei soci di minoranza.

Per questo motivo, in occasione della grande riforma del diritto societario del 2003, sono stati aggiunti nel codice civile ben otto nuovi articoli, introduttivi di altre prescrizioni.

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Partecipazioni della controllata nella controllante

Come spiegato nell’articolo precedente, la legge vieta alla società  controllata di sottoscrivere azioni della propria controllante, e, pi๠in generale, le consente di acquistarle soltanto entro limiti rigorosi. Vediamo, dunque, quali sono questi limiti.

L’acquisto delle quote sociali della controllante non puಠessere una libera scelta degli amministratori della controllata: essi devono essere autorizzati da un’apposita delibera dell’assemblea dei soci. Occorre, inoltre, che tali azioni siano interamente liberate (ossia, i relativi conferimenti siano stati integralmente apportati).

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Divieto partecipazioni incrociate

Le direttive comunitarie che hanno imposto al nostro Paese di recepire i concetti di controllo e collegamento non avevano solo la finalità  di aumentare la trasparenza dotando il bilancio d’esercizio e gli altri documenti informativi di notizie dettagliate.

Esisteva infatti anche un secondo obiettivo: stabilire precisi divieti in merito ad alcune operazioni che, tramite vie traverse, potessero creare situazioni perniciose per i soci di minoranza o per i creditori.

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Collegamento fra società 

L’ipotesi del controllo fra società , cosଠcome definito dall’articolo 2359 del codice civile, èquella in cui con maggiore rilevanza si verifica il fenomeno dei gruppi di imprese. Tuttavia, il codice prevede anche un’altra ipotesi forse ancora pi๠diffusa: quella del collegamento.

Noi parliamo di due imprese fra loro collegate quando una di esse non possiede cosଠtante partecipazioni nel capitale sociale dell’altra da poter esercitare nell’assemblea ordinaria dei soci un’influenza dominante, ma comunque una “influenza notevole”.

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Controllo fra società 

Gli articoli 2359 e seguenti del codice civile, rivisti nei primi anni Novanta per ottemperare a direttive comunitarie, costituiscono oggi le principali leggi in materia di gruppo di imprese, sebbene questo termine non sia mai impiegato dal legislatore, che preferisce parlare di controllo o collegamento.

Secondo la legge, un’impresa (controllante) controlla un’altra (controllata) quando possiede la totalità  del suo capitale sociale (controllo totalitario), oppure la maggioranza del capitale stesso (controllo con maggioranza assoluta), oppure comunque tante azioni da consentirle di esercitare un’influenza dominante all’interno dell’assemblea ordinaria dei soci della controllata (controllo con maggioranza relativa).

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