La causa non deve essere contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buoncostume, e non va confusa con i motivi che spingono il singolo individuo a stipulare il contratto.
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Redigere un contratto: l’oggetto e la volontà
Redigere un contratto: identificare le parti
Perchè un contratto sia valido occorre che siano presenti e validi almeno quattro elementi fondamentali: le parti, l’oggetto, la volontà e la causa e; in alcuni casi èrichiesto anche un quinto requisito, la forma.
Mettere in mora il creditore
Molto pi๠rara e inaspettata èl’ipotesi che sia il creditore a correre il rischio di essere messo in mora: si verifichi cioèla situazione in cui il debitore, in totale buona fede, vorrebbe adempiere alla prestazione dovuta ma non puಠottemperare perchè il creditore non lo mette in condizione di farlo.
Efficacia probatoria delle scritture contabili
L’imprenditore, infatti, puಠimpiegarle nelle sue cause contro i terzi solo quando siano state rigorosamente rispettate le regole formali sulla loro tenuta: dunque, niente interlinee, niente abrasioni, niente spazi in bianco e cosଠvia.
Casi particolari di fallimento
E nemmeno la cessazione dell’attività puಠmettere al riparo dalle decisioni del tribunale: in presenza di tutti i requisiti, infatti, l’impresa puಠessere dichiarata fallita entro l’anno successivo alla cancellazione dal Registro delle Imprese. Indispensabile, dunque, provvedere tempestivamente a tale cancellazione per evitare sorprese a distanza di molto tempo.
Fallimento e stato d’insolvenza
Essa, in linea di massima, puಠessere descritta come la situazione in cui sia dimostrato che l’imprenditore nel medio-lungo periodo non sarà in grado di ottemperare alle sue obbligazioni, sempre che non lo sia già oggi.
Fallimento piccolo imprenditore
Per le aziende minori, invece, non ne vale sostanzialmente la pena e per soddisfare i creditori appaiono pi๠utili le ordinarie procedure esecutive individuali.
La legge, percià², esclude che il “piccolo imprenditore†sia suscettibile di fallimento. Ma chi èil piccolo imprenditore? Questa definizione ècambiata molte volte, e solo le nuove regole entrate in vigore dal primo gennaio 2008 dovrebbero essere quelle definitive.
Fallimento impresa commerciale
Secondo l’art. 2195 del Codice Civile, l’impresa èdi tipo commerciale quando l’attività esercitata consiste nella produzione di beni e servizi, nell’intermediazione, nel trasporto di persone e merci, nell’attività bancaria o assicurativa oppure in qualunque attività ausiliaria alle precedenti.
Secondo la gran parte della dottrina, anche se non mancano voci di dissenso, si puಠpi๠semplicemente definire come attività commerciale qualunque attività d’impresa non definibile come agricola (descritta nell’art. 2135 del Codice Civile).
Fallimento e soci illimitatamente responsabili
Per esempio, il fallimento di una società comporta anche il fallimento di tutti i soci illimitatamente responsabili. Si tratterà , dunque, principalmente di tutti i soci di una S.N.C. e dei soci accomandatari di una S.A.S oppure di una S.A.p.A.
Requisiti per il fallimento
In particolare, èuna procedura giudiziaria, perchè dichiarata e seguita esclusivamente dal tribunale e non da enti amministrativi, ed èuna procedura di tipo estintivo, in quanto la sua finalità principale èquella di rimuovere dal mercato un’impresa che versi in difficoltà irreversibile per limitare nel tempo e nello spazio il diffondersi della sua crisi verso altri soggetti secondo un pericoloso effetto-domino, senza che sia esperibile alcun tentativo di risanamento.
Ingiunzioni di pagamento (II)
Se egli non provvede al saldo oppure non impugna l’ingiunzione (chiedendo allo stesso tempo di sospenderne gli effetti) entro quaranta giorni dalla notifica, la conseguenza èl’inevitabile pignoramento dei suoi beni.
Ingiunzioni di pagamento (I)
Normalmente andare in causa davanti ad un giudice èuna soluzione lunga e onerosa. àˆ vero che si puಠchiedere il rimborso delle spese legali alla controparte soccombente, ma certo protrarre la controversia magari per tre gradi di giudizio non èl’ideale. Senza contare che non sempre si èin grado di dimostrare di avere ragione. Spesso molte aziende si affidano ad una società di recupero crediti in grado di procedere lavorando in genere a percentuale (circa il 12% sul valore del bene recuperato).
Detrazione IRPEF sulle donazioni di lavoro verso gli enti benefici
L’Agenzia ha riconosciuto che tale ipotesi costituisce un onere di cui si riconosce la detraibilità dall’IRPEF nella misura del 19%, ma purchè si segua una precisa procedura che consenta di evitare abusi.
Editoria: il contratto estimatorio e il regime IVA monofase (III)
àˆ da notare che l’editore che adotta il sistema forfettario èsentato dal fatturare le cessioni, al contrario di quanto avviene nell’altra ipotesi.