Redigere un contratto: la causa e la forma

La causa èdefinibile come la funzione giuridico-economica sottesa al contratto. In pratica, ci indica quali sono gli effetti dell’atto: per esempio, nella compravendita la causa ècostituita dalla cessione di un bene in cambio di un corrispettivo in denaro.

La causa non deve essere contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buoncostume, e non va confusa con i motivi che spingono il singolo individuo a stipulare il contratto.

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Redigere un contratto: l’oggetto e la volontà 

L’oggetto del contratto non ha bisogno di molte definizioni: consiste, com’ evidente, in ciಠche le parti si impegnano a compiere. L’oggetto necessita di tre requisiti, a pena di nullità  del contratto: innanzitutto, dev’essere lecito, cioènon contrario alla legge; possibile, quindi concretamente realizzabile; e determinato o determinabile: dalla lettera del contratto dev’essere evidente in cosa l’oggetto consista.

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Redigere un contratto: identificare le parti

Il contratto èdefinito dal Codice Civile (art. 1321) come l’accordo mediante il quale due o pi๠parti costituiscono, regolano o estinguono fra loro un rapporto giuridico di natura patrimoniale.

Perchè un contratto sia valido occorre che siano presenti e validi almeno quattro elementi fondamentali: le parti, l’oggetto, la volontà  e la causa e; in alcuni casi èrichiesto anche un quinto requisito, la forma.

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Mettere in mora il creditore

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Tutti sanno che un debitore che non paga quanto dovuto puಠessere giudicato moroso con tutte le sgradevoli conseguenze (come i pignoramenti).

Molto pi๠rara e inaspettata èl’ipotesi che sia il creditore a correre il rischio di essere messo in mora: si verifichi cioèla situazione in cui il debitore, in totale buona fede, vorrebbe adempiere alla prestazione dovuta ma non puಠottemperare perchè il creditore non lo mette in condizione di farlo.

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Efficacia probatoria delle scritture contabili

Gli articoli 2709 e 2710 del Codice Civile stabiliscono scrupolosamente se e fino a che punto le scritture contabili acquisiscono rilievo all’interno di un processo civile. Esse, infatti, possono costituire prova sia a favore che contro l’imprenditore, ma con una differenza sostanziale.

L’imprenditore, infatti, puಠimpiegarle nelle sue cause contro i terzi solo quando siano state rigorosamente rispettate le regole formali sulla loro tenuta: dunque, niente interlinee, niente abrasioni, niente spazi in bianco e cosଠvia.

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Casi particolari di fallimento

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Non tutti sanno che l’imprenditore commerciale puಠessere dichiarato fallito… anche da defunto. La procedura fallimentare, infatti, puಠessere avviata entro un anno dalla morte dell’imprenditore, allorchè risulti che l’impresa versasse in stato d’insolvenza quando egli era in vita.

E nemmeno la cessazione dell’attività  puಠmettere al riparo dalle decisioni del tribunale: in presenza di tutti i requisiti, infatti, l’impresa puಠessere dichiarata fallita entro l’anno successivo alla cancellazione dal Registro delle Imprese. Indispensabile, dunque, provvedere tempestivamente a tale cancellazione per evitare sorprese a distanza di molto tempo.

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Fallimento e stato d’insolvenza

Al contrario degli altri requisiti, lo stato di insolvenza non èdescritto nel dettaglio dal legislatore. Data l’estrema varietà  dei casi della vita, infatti, si lascia che sia il giudice a valutare concretamente, sulla base degli elementi effettivi, quando intervenga l’insolvenza.

Essa, in linea di massima, puಠessere descritta come la situazione in cui sia dimostrato che l’imprenditore nel medio-lungo periodo non sarà  in grado di ottemperare alle sue obbligazioni, sempre che non lo sia già  oggi.

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Fallimento piccolo imprenditore

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La procedura fallimentare èmolto lunga e onerosa: per questo la legge la considera utile per i vari portatori d’interesse solo quando l’impresa sia di medie o grandi dimensioni.

Per le aziende minori, invece, non ne vale sostanzialmente la pena e per soddisfare i creditori appaiono pi๠utili le ordinarie procedure esecutive individuali.

La legge, percià², esclude che il “piccolo imprenditore” sia suscettibile di fallimento. Ma chi èil piccolo imprenditore? Questa definizione ècambiata molte volte, e solo le nuove regole entrate in vigore dal primo gennaio 2008 dovrebbero essere quelle definitive.

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Fallimento impresa commerciale

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Perchè un’impresa fallisca èindispensabile che essa eserciti un’attività  commerciale.

Secondo l’art. 2195 del Codice Civile, l’impresa èdi tipo commerciale quando l’attività  esercitata consiste nella produzione di beni e servizi, nell’intermediazione, nel trasporto di persone e merci, nell’attività  bancaria o assicurativa oppure in qualunque attività  ausiliaria alle precedenti.

Secondo la gran parte della dottrina, anche se non mancano voci di dissenso, si puಠpi๠semplicemente definire come attività  commerciale qualunque attività  d’impresa non definibile come agricola (descritta nell’art. 2135 del Codice Civile).

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Fallimento e soci illimitatamente responsabili

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La presenza congiunta di tutti i requisiti descritti comporta come conseguenza la dichiarazione di fallimento. Tuttavia, ci sono anche altre ipotesi che possono ugualmente comportare l’avvio della procedura concorsuale.

Per esempio, il fallimento di una società  comporta anche il fallimento di tutti i soci illimitatamente responsabili. Si tratterà , dunque, principalmente di tutti i soci di una S.N.C. e dei soci accomandatari di una S.A.S oppure di una S.A.p.A.

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Requisiti per il fallimento

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Il fallimento èuna delle quattro procedure concorsuali previste attualmente dal nostro ordinamento (le altre sono il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

In particolare, èuna procedura giudiziaria, perchè dichiarata e seguita esclusivamente dal tribunale e non da enti amministrativi, ed èuna procedura di tipo estintivo, in quanto la sua finalità  principale èquella di rimuovere dal mercato un’impresa che versi in difficoltà  irreversibile per limitare nel tempo e nello spazio il diffondersi della sua crisi verso altri soggetti secondo un pericoloso effetto-domino, senza che sia esperibile alcun tentativo di risanamento.

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Ingiunzioni di pagamento (II)

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Ad alcuni creditori, infatti, èconsentito di imposto al debitore di pagare una certa somma entro una precisa scadenza: l’atto con il quale avviene quest’imposizione si chiama “decreto ingiuntivo”, ma nel linguaggio corrente èmeglio conosciuto come “ingiunzione di pagamento”.

Se egli non provvede al saldo oppure non impugna l’ingiunzione (chiedendo allo stesso tempo di sospenderne gli effetti) entro quaranta giorni dalla notifica, la conseguenza èl’inevitabile pignoramento dei suoi beni.

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Ingiunzioni di pagamento (I)

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Cosa si puಠfare quando, nonostante l’invio di uno o pi๠solleciti di pagamento, il debitore non ha ancora pagato quanto dovuto?

Normalmente andare in causa davanti ad un giudice èuna soluzione lunga e onerosa. àˆ vero che si puಠchiedere il rimborso delle spese legali alla controparte soccombente, ma certo protrarre la controversia magari per tre gradi di giudizio non èl’ideale. Senza contare che non sempre si èin grado di dimostrare di avere ragione. Spesso molte aziende si affidano ad una società  di recupero crediti in grado di procedere lavorando in genere a percentuale (circa il 12% sul valore del bene recuperato).

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Detrazione IRPEF sulle donazioni di lavoro verso gli enti benefici

Con una sua risoluzione della fine del 2008, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera dal punto di vista fiscale ad una forma di donazione alle ONLUS innovativa e che sta iniziando a diffondersi negli ultimi anni: i dipendenti di un’azienda simbolicamente donano lo stipendio riferito ad una o pi๠ore di lavoro, solitamente in occasione di una raccolta fondi specifica.

L’Agenzia ha riconosciuto che tale ipotesi costituisce un onere di cui si riconosce la detraibilità  dall’IRPEF nella misura del 19%, ma purchè si segua una precisa procedura che consenta di evitare abusi.

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Editoria: il contratto estimatorio e il regime IVA monofase (III)

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La casa editrice puಠdunque scegliere fra calcolare le rese in maniera puntuale o forfettaria. In entrambi i casi, dovrà  compilare un apposito libro contabile (il registro delle tirature), in cui annotare per ogni prodotto il numero di copie stampate e quelle vendute, le rese comunque calcolate e altri dati utili per il calcolo dell’imposta.

àˆ da notare che l’editore che adotta il sistema forfettario èsentato dal fatturare le cessioni, al contrario di quanto avviene nell’altra ipotesi.

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