Editoria: il contratto estimatorio e il regime IVA monofase (II)

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Nel regime monofase, èl’editore che èunico responsabile dell’IVA sul prodotto editoriale: sarà  cioègli a dover calcolare e versare l’imposta, mentre tutti i successivi soggetti della catena distributiva, come l’edicolante o il libraio, non sono coinvolti in alcun modo.

Per loro, anzi, gli acquisti e cessioni di tali beni sono “fuori campo” IVA, e non devono nemmeno comparire in dichiarazione. Chiaramente, l’onere dell’imposta ricade sul consumatore finale, che acquistando il prodotto rimborsa l’imposta alla casa editrice.

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Editoria: il contratto estimatorio e il regime IVA monofase (I)

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Sebbene il suo nome sia poco noto al grande pubblico, il contratto estimatorio ècomunissimo. In esso, un soggetto (nel diritto romano: tradens) consegna uno o pi๠beni ad un altro soggetto (accipiens) per un certo periodo di tempo.

Alla scadenza, l’accipiens restituisce i beni al tradens oppure, in sostituzione, il corrispondente valore in denaro.

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Piscina nell’agriturismo? Si puà²

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Con la risoluzione n. 65/2009, la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente all’interpello di un contribuente che chiedeva lumi sul riconoscimento fiscale delle spese di costruzione di una piscina sull’agriturismo di sua proprietà .

Il contribuente, titolare di un’azienda agrituristica situata in Umbria, domandava all’Agenzia se poteva considerare inerente alla sua attività  una piscina da costruirsi nei pressi immediati dell’edificio e destinata a fornire un servizio aggiuntivo ai futuri visitatori.

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Vendere a rate: obblighi e diritti

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Rateizzare il pagamento di un acquisto èormai sempre pi๠frequente, e non solo per le spese pi๠onerose ma anche per quelle pi๠comuni, come gli elettrodomestici o i mobili.

Sebbene le formule contrattuali offerte dai venditori siano sempre pi๠varie per venire incontro alle esigenze dei clienti e sfruttare quest’opzione come una mossa di marketing per raggiungere pi๠consumatori, le caratteristiche generali del contratto restano sostanzialmente sempre le stesse, cosଠcome uguali sono le norme fissate dalla legge a tutela degli interessi delle parti.

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Acconto sull’imposta di bollo per i libri contabili elettronici

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Nel primo anno in cui l’impresa intende mantenere i suoi libri in formato elettronico, essa deve versare un acconto sull’imposta di bollo, calcolato sul numero di registrazioni presunte che si ipotizza saranno compiute.

Poichè il calcolo effettivo sarà  possibile solo all’inizio dell’anno successivo, entro il 31 gennaio si renderà  necessario versare l’eventuale saldo.

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Digitalizzare i libri sociali e registri contabili in maniera sicura e trasparente

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Per soddisfare le esigenze di sicurezza e trasparenza, l’imprenditore che intende digitalizzare i suoi libri sociali e registri contabili deve garantire anche altre caratteristiche tecniche oltre a quelle già  descritte.

Per esempio, occorre che lo stesso assicuri in ogni momento la visualizzazione a video ed eventualmente la stampa di qualsiasi documento su richiesta delle autorità , predisponendo propri mezzi utili allo scopo, dal computer alla stampante.

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Processo di conservazione digitale dei documenti contabili

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In tema di conservazione digitale delle scritture contabili, il legislatore ha due preoccupazioni principali: che siano garantite sia l’immodificabilità  che l’origine dei files.

In questo senso, èrichiesto innanzitutto che il formato elettronico assunto dai documenti sia del tutto statico, senza alcuna possibilità  da parte di terzi di intervenire per modificare, correggere o cancellare i dati registrati.

In questa ottica, èrichiesto che i documenti non contengano alcun codice eseguibile o macroistruzioni in grado di consentire una modifica degli stessi.

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Stampare i libri contabili o mantenerli su pc o cd: articolo 2215-bis del Codice Civile

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Per la tenuta delle scritture contabili obbligatorie esistono oggi tre strade: la redazione a mano, quella che avviene provvisoriamente tramite strumenti informatici in attesa della stampa e quella mediante i medesimi strumenti ma che, secondo le nuovissime disposizioni, sono destinati a non trovare mai la via della stampante.

La prima ipotesi èormai marginale, riservata solo ai soggetti di piccolissime dimensioni, anche se nulla in realtà  vieterebbe anche ad una multinazionale di compilare manualmente i propri registri.

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Digitalizzazione dei libri sociali e scritture contabili

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La recente legge 2/2009 ha fissato un nuovo tassello nel complesso cammino verso la completa informatizzazione dei documenti dell’impresa.

Questa legge, infatti, ha istituito un nuovo articolo all’interno del Codice Civile, il n. 2215-bis, che stabilisce a chiare lettere che “i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta èobbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici”.

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Detrazione IVA per vitto e alloggio: circolare discutibile n. 6/2009

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Dal settembre scorso, èpossibile dedurre integralmente l’IVA sulle spese di vitto e alloggio, purchè inerenti all’attività  e regolarmente documentate con fattura; in precedenza, invece, l’imposta sul valore aggiunto calcolata su queste voci di spesa era totalmente indetraibile.

Molti operatori, tuttavia, in questi mesi hanno preferito rinunciare a tale beneficio fiscale per motivi di pura semplicità : soprattutto per le imprese di grandi dimensioni in cui molti dipendenti sono impegnati continuamente in trasferte di lavoro, contabilizzare ogni singola fattura separando imponibile e imposta sarebbe risultata un’operazione lunga e complessa.

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Assenza giustificata del dipendente

Un’altra ipotesi di basilare importanza di assenza giustificata del dipendente dal luogo di lavoro riguarda i casi di malattia e infortunio.

In queste ipotesi, i contratti collettivi stabiliscono la durata del cosiddetto “periodo di comporto”, differenziata per settore e anzianità  del lavoratore. Il periodo di comporto èquello nel quale il subordinato ha diritto al mantenimento del posto di lavoro e a veder riconosciuti i periodi di infortunio e malattia ai fini dell’anzianità  di servizio e del TFR.

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Permessi e congedi del lavoratore

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La legge e i contratti collettivi prevedono un’autentica selva di ipotesi in cui il lavoratore puಠassentarsi dal luogo di lavoro, per qualche ora o per qualche giorno.

Si tratta dei numerosi permessi o congedi riconosciuti in occasione di situazioni cui si attribuisce una particolare giustificazione sociale o familiare.

Fra gli esempi pi๠importanti, ricordiamo i permessi riconosciuti al dipendente che: contrae le nozze (cosiddetto “congedo matrimoniale”); subisce un grave lutto familiare; deve assistere un congiunto anziano o ammalato; deve sottoporsi a cure mediche o interventi chirurgici; dona il sangue; partecipa come rappresentante sindacale ad incontri e riunioni inerenti la sua funzione; adempie ai suoi doveri civici, come recarsi a votare o partecipare ad un processo.

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Diritto di ferie per il lavoratore

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Le ferie sono un diritto irrinunciabile per il lavoratore, come stabilisce solennemente l’articolo 36 della Costituzione. Non assumerebbe dunque nessun valore giuridico qualunque accordo con il quale il lavoratore rinunciasse alle ferie o accettasse in cambio un compenso di qualsiasi genere.

L’unico caso ammissibile in cui le ferie possono essere sostituite da una somma di denaro èprevisto al momento della cessazione del rapporto di lavoro: in quel momento, normalmente, esistono quasi sempre dei giorni di ferie maturate e che non potranno mai essere godute. Il lavoratore avrà  cosଠdiritto, in sostituzione, ad un’apposita indennità .

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Riposi e permessi del lavoratore

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Ogni lavoratore subordinato ha diritto, per legge, ad un periodo di riposo giornaliero. Il “periodo di riposo” èdefinito dalla norma in maniera estensiva: esso infatti ricomprende ogni singolo momento passato al di fuori dell’orario di lavoro.

In particolare, il dipendente ha diritto ad almeno undici ore consecutive di riposo ogni ventiquattro. In questo senso, sarebbe illecito un orario di lavoro che prevedesse per il lunedଠil termine alle ore ventidue e per il martedଠla riapertura alle sei del mattino, anche se i vincoli sull’orario normale fossero rispettati.

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Lavoro normale e straordinario

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L’orario di lavoro si distingue in normale e straordinario. In particolare, l’orario normale èpari a quaranta ore settimanali; per alcune categorie, perà², i contratti collettivi stabiliscono un orario normale pi๠ridotto.

L’orario normale, perà², non èda intendere in maniera rigida: i contratti collettivi possono infatti stabilire un periodo di riferimento (un mese o un bimestre, solitamente), e l’orario normale èdunque da intendersi come la media da non superare nel periodo considerato.

Ciಠvuol dire che èlegittimo fissare, poniamo, una settimana lavorativa di quarantacinque ore, se poi quella successiva non supera le trentacinque.

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