Norme sul tempo di lavoro

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Fin dai primordi della legislazione giuslavoristica, alla fine dell’Ottocento, uno dei primi obiettivi era quello di stabilire dei limiti all’orario di lavoro, in tempi in cui esso poteva magari durare anche sedici ore e le ferie erano inesistenti.

Con il passare degli anni, la normativa sui tempi in cui esercitare l’attività  lavorativa si èmodificata pi๠volte, e l’attuale formulazione ècontenuta nel decreto legislativo 66/2003, che ha recepito in materia alcune indicazioni provenienti dall’Unione Europea.

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Contratti a distanza e diritti del consumatore

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Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e alcune delibere dell’Autorità  Garante per le Comunicazioni (Agcom) hanno definito regole dettagliate a garanzia dei consumatori per i contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali.

Il discorso probabilmente pi๠attuale e interessante riguarda i cosiddetti “contratti a distanza”, nei quali il rapporto fra venditore e acquirente avviene via Internet o telefono, senza dunque un contatto fisico diretto.

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Sciopero virtuale nel settore trasporti (III)

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La possibilità  che viene introdotta con lo “sciopero virtuale” èquella di far sଠche i lavoratori prestino ugualmente e regolarmente il servizio, ma rinunciando al salario (come negli scioperi effettivi) e devolvendolo, per esempio, ai fondi per il sostegno della cassa integrazione oppure ad enti di beneficenza.

Gli scioperanti, afferma Sacconi, potranno dimostrare il loro dissenso ai terzi in maniera diversa, per esempio portando “una fascia al braccio”.

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Tutela della concorrenza e disciplina antitrust (VI)

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Individuate quali sono le tre grandi fattispecie di atti perseguibili dalla disciplina antitrust, vediamo quali sono le contromosse che il Garante puಠattuare per ripristinare la tutela del libero mercato in caso di violazioni.

Nell’ipotesi di intese e abusi di posizione dominante, come accennato in precedenza, l’intervento dell’Authority èsuccessivo: qualora infatti il Garante abbia notizia di una possibile violazione, apre un fascicolo d’indagine.

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Tutela della concorrenza e disciplina antitrust (V)

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L’ultima tipologia di comportamento potenzialmente anticoncorrenziale ècostituita dalle concentrazioni: èla situazione che accade quando pi๠aziende distinte finiscono per far convergere le proprie strategie, secondo diverse modalità .

Si puಠverificare il caso che esse si mantengano giuridicamente distinte ma una acquisisca partecipazioni di controllo dell’altra e quindi si crei un gruppo; oppure che due società  distinte creino una joint-venture cui delegare l’attività  in quel settore; o ancora, avviene una fusione: le due o pi๠società  scompaiono dando vita ad un unico nuovo soggetto (fusione pura) oppure una di esse assorba le altre al proprio interno (fusione per incorporazione).

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Tutela della concorrenza e disciplina antitrust (IV)

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La seconda fattispecie di atto contrario alla libera concorrenza èl’abuso di posizione dominante. Si dice che un operatore economico ha assunto una “posizione dominante” in un dato settore di mercato quando ha acquistato un tale dominio in quell’ambito da essere in grado, letteralmente, di non temere la concorrenza: spesso i consumatori identificano il tipo di prodotto con quel produttore, tanto da far sଠche egli possa attuare le politiche di marketing che preferisce senza che le contromosse dei concorrenti lo possano impensierire, quasi si agisse in monopolio.

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Tutela della concorrenza e disciplina antitrust (III)

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La conseguenza delle intese oggetto di persecuzione legale èquello di “impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza”: come si nota, il presupposto èpiuttosto vago e indefinito, cosଠcome l’accenno al mercato nazionale “o ad una sua parte rilevante”.

Questo per non porre troppi paletti agli interventi del Garante: si èvoluto, cioà¨, evitare che una norma troppo dettagliata potesse togliere dalle competenze dell’Authority determinate situazioni concrete altrettanto rilevanti.

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Tutela della concorrenza e disciplina antitrust (II)

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In realtà , la competenza del Garante Antitrust non èassoluta. Esistono due eccezioni significative: in ambito bancario, l’unica autorità  con funzioni esclusive di vigilanza èla Banca d’Italia, anche per le questioni inerenti la concorrenza; mentre nel settore dell’editoria e delle telecomunicazioni esiste un’altra specifica Authority, presieduta attualmente dal professor Corrado Calabrà².

In tutti i casi, si tratta di organismi indipendenti incaricati di tutelare la concorrenza nell’interesse sia dei consumatori che delle stesse imprese.

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Tutela della concorrenza e disciplina antitrust (I)

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I provvedimenti del Garante contro il vero o presunto cartello dei pastai offre l’occasione giusta per approfondire la legislazione posta a tutela della concorrenza nel nostro Paese: si tratta della cosiddetta “disciplina antitrust”, sebbene i trust (o cartelli) siano solo uno delle numerosissime fattispecie che possono ostacolare il libero mercato.

La legge italiana si pone con un raggio d’azione residuale: esistono infatti tre grandi tipologie di atti perseguiti (le intese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni), e per tutti e tre i casi l’eventuale superamento di certi limiti fa scattare la competenza delle autorità  antitrust dell’Unione Europea.

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INAIL: provvedimento di rivalutazione con effetto retroattivo

inail logoCon la circolare n. 9 diffusa il 25 febbraio, l’Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro ha rivalutato e adeguato le somme previste per gli indennizzi a favore dei lavoratori che subiscono un incidente sul luogo di lavoro.

La buona notizia per i lavoratori èche queste rivalutazioni hanno effetto retroattivo: a quasi tutte èattribuita validità  a partire dal primo gennaio 2008, salvo che per quelle riservate ai medici che subiscono un infortunio a causa dei raggi X operando in un laboratorio di radiologia, le quali hanno effetto a partire solo dal primo luglio dello scorso anno.

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La fattura dalla A alla Z (quinta parte)

Sia per il cedente che per il cessionario, la fattura va conservata per motivi fiscali fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione, o del sesto anno se la relativa dichiarazione IVA non èstata presentata oppure èstata dichiarata nulla.

Se in questo frattempo sono iniziate attività  di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, la fattura va conservata fino alla conclusione di tali operazioni, se esse terminano oltre le date indicate.

Si ricorda, inoltre, che per tutti gli imprenditori non agricoli e non “piccoli” (secondo la definizione dell’art. 2083 del Codice Civile), le fatture e tutti gli altri documenti aziendali vanno conservati per dieci anni per gli scopi civilistici, come il loro utilizzo come mezzo di prova nei processi civili e fallimentari.

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La propaganda degli agricoltori trova un beneficio

La legge finanziaria per il 2007 aveva introdotto un credito d’imposta a favore degli imprenditori agricoli che, a determinate condizioni, svolgessero attività  di promozione per diffondere i propri prodotti presso rivenditori o consumatori esteri. La finalità  era dunque quella di sostenere il made-in-Italy alimentare sui mercati internazionali.

Tale agevolazione, tuttavia, non èmai divenuta operativa per la mancanza di un decreto attuativo che ne definisse i meccanismi nel dettaglio.

La recentissima legge 205 del 30 dicembre 2008, che ha convertito un precedente decreto, ha in buona parte riscritto la vecchia norma e stabilito nuove regole per soddisfarne la stessa finalità .

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Le regole per il lavoro notturno

La legge Biagi ha riformulato nel 2003 il concetto di “lavoro notturno”: ètale ogni prestazione lavorativa di durata pari almeno a sette ore consecutive delle quali almeno tre rientrino all’interno dell’intervallo compreso fra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Poichè certo pi๠gravosa dell’attività  svolta durante le ore del giorno, da molti anni la legge e i contratti collettivi hanno stabilito che l’imposizione al lavoratore di un orario di lavoro notturno èconsentita solo qualora vi siano delle effettive esigenze da parte del datore in relazione alla natura dell’attività  svolta.

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Negozio giuridico e il patto di famiglia (seconda parte)

Il patto di famiglia (come le sue eventuali modifiche o scioglimento) puಠessere redatto esclusivamente con la forma dell’atto pubblico.

In esso, il dante causa stabilisce di lasciare dopo la morte la titolarità  della propria azienda o di una partecipazione sociale ad uno o pi๠aventi causa. Poichè la finalità  èquella di mantenere nel tempo la titolarità  dell’azienda di famiglia, gli aventi causa possono essere solamente i figli o comunque i discendenti del titolare. Il contratto puಠessere gratuito od oneroso, a seconda dell’accordo fra le parti.

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Negozio giuridico e il patto di famiglia (prima parte)

negozio giuridico

Per molti decenni, il nostro ordinamento ha stabilito una regola ferrea in tema di successioni: l’unico istituto con il quale èpossibile disporre dei propri beni dopo la morte èil testamento. Qualunque altro negozio giuridico èradicalmente nullo, senza eccezioni.

Questa regola ha perಠtrovato una deroga due anni e mezzo fa, con lo sviluppo di un negozio giuridico del tutto nuovo, il patto di famiglia, oggi regolato negli articoli dal 768-bis al 768-octies del Codice Civile, introdotti con la legge 55 del 2006. Si tratta di un contratto il cui contenuto èmolto preciso: mentre infatti con il testamento il defunto puಠdisporre liberamente di tutti i suoi beni e diritti, anche non patrimoniali, il patto di famiglia risponde invece ad una ratio ben specifica.

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