Se infatti per anni la regola quasi assoluta era quella dell’automatismo, ora la nuova regola sarà la presentazione di un’istanza che non avrà eccessive garanzie di accoglimento.
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Spese di rappresentanza, nessuna novità (seconda parte)
Ma le novità pi๠attese sono quelle che interessano l’imposta sui redditi. La Finanziaria ha stabilito due cose in materia: la prima di esse èche il limite per le spese per acquisti di beni integralmente deducibili sale dai previgenti € 25,82 a € 50 di valore unitario (e si èprecisato che si intende come bene unitario anche un insieme composito di oggetti comunque strettamente funzionali fra loro, come un cesto natalizio).
Spese di rappresentanza, nessuna novità
Come tutti sanno, quello delle spese di rappresentanza èun mare magnum nel quale puಠessere celato di tutto. Formalmente, si tratta delle spese sostenute da un imprenditore per favorire la diffusione di una buona immagine di sè e della sua ditta presso gli effettivi o i potenziali clienti.
Testo Unico per la Sicurezza: mancanza di certezze
Molti dubbi, per esempio, si addensano sull’interpretazione dell’articolo 28, che impone diverse novità sul documento di valutazione dei rischi (DVR), che il datore deve approntare per individuare tutti i possibili rischi che incombono sulla salute dei lavoratori e le relative contromisure.
Strane agevolazioni sugli acconti
Già da settimane si riteneva utile per gli italiani ridurre la portata degli acconti in scadenza il primo dicembre, tenendo conto dell’attuale difficoltà finanziaria che colpisce un po’ tutti; ma passavano le settimane e la scadenza si avvicinava, facendo presagire che non se ne sarebbe fatto nulla.
Invece alla fine l’agevolazione èarrivata: ma la sua formulazione ècosଠbizzarra che fa sorgere diversi interrogativi sulla sua utilità .
IVA di cassa
Secondo le attuali regole, l’IVA costituisce un debito dell’emittente verso l’Erario nel momento stesso in cui egli emette la fattura. Vi sono perಠgià oggi alcune eccezioni: per le fatture emesse verso enti pubblici e per la cessione di alcuni particolari prodotti farmaceutici, esiste la possibilità di richiedere l’esigibilità differita, indicandola direttamente in fattura: il debito d’imposta sorge cosଠsolo quando si incasserà il pagamento dal cliente.
Donare un’ora di lavoro alle Onlus
In sostanza, la retribuzione corrispondente èdonata alla Onlus mediante il datore di lavoro.
La liberalità èassimilata a una normale operazione di beneficenza, e dunque consente la detrazione dall’IRPEF per il 19%, entro il limite di 2.065,83 euro. E tuttavia, per tale detrazione èrichiesta una complessa procedura delineata dalla recente risoluzione, che consente di individuare con precisione l’entità delle somme devolute e i nominativi dei lavoratori partecipanti.
Innanzitutto, occorre che l’intera somma riferita a tutti i lavoratori aderenti sia devoluta dal datore di lavoro tramite bonifico bancario la cui causale dovrà descrivere il tipo di donazione effettuata, il numero complessivo degli aderenti e il mese di riferimento. Il datore dovrà poi redigere degli elenchi dettagliati di tutti i lavoratori aderenti e delle relative somme donate, distinguendo mese per mese.
Trattamento di fine rapporto: seconda parte
Se il TFR fosse soggetto a normale tassazione, il suo ammontare farebbe salire notevolmente i redditi del percettore, e poichè il nostro sistema tributario prevede aliquote progressive per scaglioni, questo comporterebbe come conseguenza un pesante prelievo fiscale. Per agevolare i lavoratori, la legge prevede dunque un complesso sistema di tassazione sostitutiva (che, per semplicità , in questa sede si èpreferito omettere), con lo scopo di tassare a parte il TFR con aliquote agevolate ed evitare dunque che esso si sommi agli altri redditi.
Normalmente il trattamento di fine rapporto – come d’altronde dice la parola stessa – si fruisce integralmente al momento della conclusione del rapporto di lavoro; talvolta, tuttavia, èpossibile chiedere un anticipo su tale somma.
Offerta al pubblico
Nella maggior parte dei casi, anzi, già la semplice accettazione della proposta rende definitivo il contratto: si parla in tal senso di “contratti consensualiâ€, quando cioèèsufficiente l’incontro della volontà delle parti perchè sorga il contratto, e tutto ciಠche viene dopo (come il pagamento) èsolo una conseguenza.
Diritti sulle opere dell’ingegno
Ben pi๠diffusi sono i team di studiosi e ricercatori, al servizio di enti pubblici o di grandi industrie private, che approdano con metodo scientifico e razionale alla realizzazione di beni innovativi in grado di risolvere i problemi comuni: le invenzioni.
Lo sviluppo di un’invenzione dà luogo a due distinti diritti. Il primo èil diritto dell’inventore di rivendicare la paternità morale della sua creazione: èun diritto inscindibile dalla persona dell’inventore medesimo.
Il socio d’opera: art. 2247 del codice civile
Nelle tre tipologie di società di persone (società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice), se vi èun accordo fra i soci il conferimento puಠconsistere non in denaro o in beni in natura, bensଠin servizi lavorativi.
Il socio d’opera ècioècolui che presta a favore della società le sue capacità manuali o intellettive, consentendo alla società stessa di risparmiare i costi che deriverebbero dall’impiego di lavoratori dipendenti.
Sciopero nei servizi pubblici essenziali
La legge fu messa a punto con il consenso di tutte le parti interessate, e ancora oggi, sebbene mostri delle imperfezioni da migliorare, ècomunque un punto di riferimento che desta molto interesse anche in altri Paesi europei.
Adesione ai processi verbali di constatazione
Pi๠facili i conferimenti in natura
Gli articoli 2343 e 2465 del codice civile stabiliscono tuttavia che questi conferimenti in natura siano sottoposti ad una rigida procedura di stima che ne determini il valore: questo per evitare che sia loro attribuito un valore superiore all’effettivo, che ridurrebbe le tutele per i creditori.
Crescono i blocchi ai pagamenti della P.A.
La legge, oggi contenuta nell’articolo 48-bis del DPR 602/1973, impone a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione statale, regionale e locale di effettuare una verifica prima di procedere al pagamento di somme superiori a diecimila euro, per qualunque motivo erogati (acquisti, stipendi, rimborsi…).