Â
Il Consiglio di Stato ha stabilito che il presupposto impositivo e i soggetti passivi dell‘imposta di sbarco non possono essere modificati dal regolamento comunale, i quali possono solo stabilire la misura del tributo. E’ un’imposta che èstata introdotta un anno fa e che ha l’obiettivo di finanziare i progetti collegati al settore turistico, i servizi pubblici e i beni culturali e ambientali.
La sentenza ègiunta in risposta ad un istanza presentata da un Comune toscano: il  Tar Toscana aveva infatti riconosciuto illegittimo il regolamento comunale con il quale l’ente locale aveva istituito l’imposta di sbarco. Inoltre il soggetto considerato passivo che utilizza vettori pubblici o privati o comunque altri soggetti diversi dalle compagnie di navigazione, era ritenuto illegittimo.