Secondo la disciplina oggi vigente, che prevede l’assoggettamento ad IVA nel Paese di destinazione, le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto: questo significa che dovranno essere regolarmente fatturate e l’ammontare entrerà a far parte del volume d’affari, ma non si applicherà il tributo.
Pi๠complesso il discorso degli acquisti intracomunitari: poichè l’operazione non èimponibile da parte del fornitore estero, sarà l’acquirente italiano a dover integrare manualmente la fattura.
Egli dovrà infatti calcolare il controvalore in euro (se la valuta originaria èdifferente) e calcolare l’IVA sull’operazione secondo le aliquote e le norme proprie della legge italiana, e riportare questo valore sulla fattura, in modo che il bene acquistato sia “Ivato†(termine orribile ma di uso comune) per le transazioni successive sul territorio nazionale.
Per consentire, allo stesso tempo, che l’imposta mantenga il profilo di neutralità per l’imprenditore, l’ammontare dell’imposta sarà registrato e conteggiato tanto a credito quanto a debito sui registri contabili, perchè il saldo sia zero.
Il discorso ètutto sommato immediato quando l’oggetto dell’operazione sono beni tangibili; diviene un po’ pi๠complicato quando si ha a che fare con una prestazione di servizi, prestata magari via Internet, per le difficoltà di individuare l’esatta territorialità dell’operazione.
Le leggi europee prevedono una casistica molto dettagliata per sciogliere i nodi pi๠comuni sul tema.