La controversia si definisce transfrontaliera quando creditore e debitore risiedono in due Stati comunitari diversi. Se perಠla transfrontalierità dipende da fattori diversi dalla residenza, la procedura èinapplicabile.
In pratica, in queste situazioni, il creditore presenta al proprio tribunale competente secondo le leggi nazionali una sorta di autocertificazione della situazione, allegando le prove del proprio credito.
Il tribunale informa allora gli organismi giudiziari dell’altro Stato interessato, che provvederanno a notificare l’ingiunzione di pagamento al presunto debitore.
Quest’ultimo ha trenta giorni di tempo dalla notifica per pagare quanto èdovuto o per impugnare l’ingiunzione; se non segue nessuna di queste soluzioni, scattano a suo danno i provvedimenti coattivi. Sia nel caso dell’impugnazione che in quella dell’esecuzione coattiva sul suo patrimonio si seguono le leggi nazionali proprie dello Stato di residenza del debitore.
Quali sono i vantaggi di tale procedura rispetto a quella nazionale? Innanzitutto, èvidente la comodità di far valere le proprie ragioni anche in uno degli altri Paesi comunitari senza particolari impedimenti;
in secondo luogo, mentre il nostro codice di procedura civile riserva il ricorso al decreto ingiuntivo solo per alcune categorie di creditori, l’ingiunzione europea non pone sotto quest’aspetto alcun limite particolare; inoltre, il creditore procedente puಠavviare la procedura da sè, senza bisogno dell’assistenza di alcun legale; e, infine, i tempi per l’impugnazione da parte del debitore scendono da quaranta a trenta.