La decisione di far slittare il termine di scadenza, originariamente fissato al 30 settembre 2010, èstata presa per via delle numerose difficoltà incontrate dalle amministrazioni di alcuni Stati nel predisporre i sistemi informatici necessari alla trasmissione telematica delle richieste di rimborso, cosଠcome previsto dalla direttiva 2008/9/Ce, recepita in Italia dal decreto legislativo 18/2010.
La normativa, in particolare, consente agli operatori economici che hanno pagato l’Iva in un altro Paese facente parte dell’Unione europea, di chiedere il rimborso attraverso l’amministrazione fiscale del proprio Stato: gli operatori italiani, dunque, possono inoltrare la domanda al Paese straniero tramite l’Agenzia delle Entrate, lasciando alle due amministrazioni il compito di occuparsi del rimborso e senza dover avere niente a che fare con gli uffici dei paesi esteri.
Questa nuova procedura rappresenta una vera e propria rivoluzione rispetto a quella utilizzata fino allo scorso anno, non solo perchè evita agli operatori di doversi rivolgere agli uffici esteri ma anche perchè prevede uno snellimento dell’iter burocratico per nulla indifferente: anzitutto l’eliminazione del cartaceo e poi il pagamento del rimborso entro 10 giorni dall’accettazione della richiesta da parte dell’amministrazione estera.