Perchè un’invenzione sia brevettabile occorre che siano presenti congiuntamente alcuni requisiti. Innanzitutto, com’ ovvio, deve trattarsi di qualcosa di nuovo (cioèprima inesistente) e di originale (cioènon consistente in una lieve modifica di un bene già esistente); deve poi trattarsi di un bene materiale (quindi sono esclusi i software o le formule matematiche) e industriale (cioèavente l’attitudine ad essere riprodotto in serie: sono escluse perciಠopere d’arte o artigianali).
I tecnici dell’Ufficio Brevetti valutano la presenza dei requisiti indicati e, in caso di esito favorevole, concedono il brevetto: esso dà il diritto di sfruttare in esclusiva per vent’anni l’invenzione e di opporsi allo sfruttamento abusivo da parte di terzi. In caso di violazioni, èpossibile chiedere la distruzione dei beni prodotti illecitamente, l’inibizione giudiziale dal proseguire tale attività , la pubblicazione della sentenza e il risarcimento dei danni. L’unica eccezione si ha nell’ipotesi che qualcuno già sviluppasse legittimamente quella data invenzione prima che qualcun altro la brevettasse: in tal caso, ਠpossibile continuare a produrre il bene senza superare i limiti del pre-uso.
Va detto che il legislatore consente di sfruttare in esclusiva i vantaggi economici di un’invenzione con la procedura indicata, ma non consente di appropriarsi di tale diritto per poi non sfruttarlo, perchè ciಠdanneggerebbe indirettamente il progresso della società . Per questo motivo, qualora chi ha ottenuto un brevetto poi non sviluppasse il prodotto entro tre anni, puಠvedersi “scippato†del suo diritto: qualunque terzo puಠinfatti ottenere dal Ministero di intervenire a produrre il bene, riconoscendo comunque le royalties al titolare del brevetto.