Tra le principali differenze c’èsenza dubbio una maggiore rigidità per quanto riguarda l’ipotesi di recesso dal contratto da parte del locatore, soprattutto al fine di tutelare il commerciante la cui attività lavorativa risulta strettamente connessa all’immobile.
► CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Si pensi ad esempio alla perdita di gran parte della clientela per via dello spostamento della sede dell’attività commerciale o alle varie spese di avviamento che il commerciante si trova a dover sostenere.
Questa maggiore rigidità in merito all’ipotesi di recesso si ritrova anche nel caso in cui il contratto di locazione commerciale sia di carattere stagionale, ossia si riferisce ad un unico e determinato periodo dell’anno. In questo caso, infatti, il proprietario dell’immobile ha l’obbligo di rinnovare il contratto anche per l’anno successivo nel caso in cui il conduttore ne abbia fatto esplicita richiesta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento prima della scadenza del precedente contratto.
Questo obbligo sussiste per sei stagioni consecutive o, nel caso in cui si tratti di un’attività rientrante nel settore alberghiero, per nove stagioni consecutive.
Tale obbligo decade nel caso in cui il proprietario decide di adibire l’immobile ad abitazione o ad esercizio di attività commerciale propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta oppure di demolire, ristrutturare o restaurare l’immobile.
Al di fuori di queste ipotesi, in caso di recesso il locatore deve corrispondere al locatore un’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale pari a 18 mensilità , o a 21 mensilità per le attività alberghiere, sempre che si tratti di un’attività commerciale che prevede un diretto contatto con il pubblico.