► RITENUTA D’ACCONTO CONTRIBUENTI MINIMI
L’INPS stessa, grazie al messaggio n. 7751 recentemente diffuso, avrebbe dunque inteso fare chiarezza sullo spinoso argomento specificando come, in tutti i casi in cui il professionista autonomo faccia parte della Gestione Separata INPS, al di là del fatto, dunque in questo specifico caso senz’alcuna importanza, che egli faccia altresଠparte di un qualsiasi studio associato italiano, il libero professionista stesso sia l’unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla Gestione Separata INPS.
► NUOVO REGIME PARTITA IVA CONTRIBUENTI MINIMI
In questo caso, dunque, il contributo di rivalsa, solitamente pari al 4%, che il libero professionista potrebbe a ben diritto esercitare nei confronti di tutti i propri clienti in relazione a ciascuna fattura emessa nell’arco dell’anno di imposta fiscale, sarebbe a tutti gli effetti da considerarsi opzionale e facoltativo poichè, in nessun caso possibile, il cliente dovrebbe essere costretto a partecipare al pagamento della contribuzione del lavoratore autonomo.
L’INPS, in definitiva, avrebbe infine inteso precisare che la rivalsa costituisce: “oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista, il quale èl’unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’INPS, anche se facente parte di studio associato“.