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Detrazione costi ristrutturazione familiari conviventi

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Il seguente articolo tenta di fare chiarezza in merito agli sgravi fiscali che si possono ottenere per le spese di ristrutturazione nel caso di familiari conviventi. L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sul problema attraverso l’emissione di diverse circolari nel corso degli mesi passati e ha ripetutamente affermato che la detrazione nel caso di interventi di ristrutturazione e di recupero edilizio compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purchène sostenga le spese.

Infatti ciಠche consente di accedere a tale detrazione èil fatto che il familiare convivente possiede un titolo che consente tale sgravio. Esso deve essere infatti considerato convivente con il possessore intestatario dell’immobile già  all’avvio della procedura finalizzata all’esercizio della detrazione.

Ciಠimplica che il familiare sia convivente già  dal momento della richiesta, ossia devono essere rispettati alcuni requisiti che sono ad esempio:

  • essere convivente al momento della preventiva comunicazione di inizio lavori e quindi fino al 2011 quando èstata effettuata la comunicazione di inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara, che èstata da poco abolita
  • essere conviventi nel momento della comunicazione all’ufficio urbanistico comunale della data di inizio lavori
  • essere conviventi nel momento in cui èstata emessa la prima fattura o il primo bonifico riguardanti l’intervento

L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza nel caso in cui un padre conviva con un figlio che ènello stesso momento proprietario dell’immobile su cui viene effettuata la ristrutturazione. In tale caso si considera il fatto che colui che fa richiesta convive con il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione  e quindi sarà  possibile usufruire della agevolazione prevista per legge. La norma èla numero 449 del 1997, articolo 1 che èstato successivamente modificato. La condizione principale èche l’immobile sia oggetto dei lavori ed inoltre non costituisca l’abitazione principale sia per il proprietario o per il familiare convivente