La legge prevede che il distacco del personale debba essere soggetto ad Iva. La decisone èstata presa da parte della Commissione tributaria provinciale di Lecco con la sentenza numero 72/02/13 che èstata depositata lo scorso 9 aprile 2013.
In particolare secondo quanto stabilito dalla Commissione proprio per quanto riguarda il caso del distacco di personale si procede ad un addebito che ha un costo inferiore rispetto a quello di un azienda che fornisce i dipendenti. Proprio in virt๠di questa decisione si deve procedere alla aggiunta del costo dell’Iva nella fattura riferita al rimborso addebitato all’azienda che ha ricevuto il distacco di personale.
Infatti secondo quanto stabilito, nel caso specifico si manifesta una tipologia di prestazione di servizi e non un prestito o un distacco di personale. Nel caso che èstato trattato dalla Commissione provinciale di Lecco, si era verificato che l’Agenzia delle Entrate del capoluogo lombardo ha provveduto a notificare un atto con cui era previsto il recupero di imposta per un importo pari a 11.800 euro.
Tale cifra era stata addebitata dalla società attraverso l’emissione di un apposita fattura che riguardava il distacco di personale per un importo nell’ordine dei 59.000 euro. L’amministrazione perಠsi era opposta in quanto riteneva che il caso prospettato, ossia il distacco di personale rappresentasse una operazione non imponibile ai fini Iva.
Tale operazione, sempre secondo l’amministrazione era una azione fuori dal campo Iva e quindi assolutamente non rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
E’ dare ricordare perಠche addirittura la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23021 del 2001, ha previsto e stabilito che il distacco di personale, oppure anche il prestito, non èrilevante ai fini Iva solo nel caso in cui tale rimborso di chi riceve il personale èpari alle retribuzioni e agli oneri previdenziali e contrattuali che gravano su chi ha inviato le maestranze.