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Esenzione contributiva sui rimborsi chilometrici sempre obbligatoria

La sentenza n° 2419/2012 della Corte di Cassazione avrebbe definitivamente chiarito l’annosa e controversia questione dell’obbligatorietà  della presentazione all’INPS, da parte del datore di lavoro, di adeguata scheda tecnico-analitica comprovante il diritto di godere dell’esenzione contributiva sui rimborsi chilometrici eventualmente corrisposti ai propri dipendenti.

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L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, infatti, avrebbe sempre richiesto, per lo meno sino all’emanazione della succitata sentenza, la presentazione della succitata scheda sia in fase di richiesta dell’esenzione contributiva sia in fase di verifica.

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La Corte di Cassazione, d’altro canto, avrebbe invece recepito le lamentele del datore di lavoro, intenzionato a far valere l’applicazione del concetto di normativa di favore, che avrebbe sempre ritenuto corretto pretendere l’agevolazione fiscale di cui sopra non allegando alla richiesta presentata all’INPS alcuna sorta di prova indiziaria circa la veridicità  di quanto dichiarato.

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Sarebbero stati cosi interpretati, correttamente e definitivamente, la l. 153/69 ed il d.lgs. 314/97 riguardanti non solamente i rimborsi chilometrici dovuto dal datore di lavoro ai propri dipendenti per gli spostamenti al di fuori del comune di residenza della sede lavorativa di riferimento, calcolati in base alla relativa tariffazione ACI, bensଠanche l’esenzione contributiva della quale il datore di lavoro dovrebbe poter godere, proprio a causa dei succitati rimborsi, senza la dimostrazione, per lo meno in sede di richiesta, che questi rimborsi siano effettivamente avvenuti.