► AGEVOLAZIONI FISCALI COOPERATIVE
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, infatti, avrebbe sempre richiesto, per lo meno sino all’emanazione della succitata sentenza, la presentazione della succitata scheda sia in fase di richiesta dell’esenzione contributiva sia in fase di verifica.
► GUIDA ALL’ICI: ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
La Corte di Cassazione, d’altro canto, avrebbe invece recepito le lamentele del datore di lavoro, intenzionato a far valere l’applicazione del concetto di normativa di favore, che avrebbe sempre ritenuto corretto pretendere l’agevolazione fiscale di cui sopra non allegando alla richiesta presentata all’INPS alcuna sorta di prova indiziaria circa la veridicità di quanto dichiarato.
► TICKET SANITARIO IN BASE AL REDDITO DAL 2013
Sarebbero stati cosi interpretati, correttamente e definitivamente, la l. 153/69 ed il d.lgs. 314/97 riguardanti non solamente i rimborsi chilometrici dovuto dal datore di lavoro ai propri dipendenti per gli spostamenti al di fuori del comune di residenza della sede lavorativa di riferimento, calcolati in base alla relativa tariffazione ACI, bensଠanche l’esenzione contributiva della quale il datore di lavoro dovrebbe poter godere, proprio a causa dei succitati rimborsi, senza la dimostrazione, per lo meno in sede di richiesta, che questi rimborsi siano effettivamente avvenuti.