L’IRPEF èstato modificato di recente dalla Legge di Stabilità . Ecco le novità pi๠interessanti cui far riferimento. FiscoOggi prende in esame la circolare dell’Agenzia delle Entrate con tutte le novità e dopo aver riportato le modifiche al regime IVA, prendiamo in esame questa imposta.Â
Sul regime IVA abbiamo già detto tutto, passiamo invece all’IRPEF ed estrapoliamo 3 novità pi๠interessanti:
- Relativamente alla norma che ha disposto l’esenzione Irpef delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate agli studenti delle università e delle istituzioni Afam che partecipano al programma comunitario “Erasmus%2b†nonchè l’esenzione Irap per i soggetti che le corrispondono, viene chiarito che, benchè la norma non preveda un analogo trattamento per le erogazioni in favore degli studenti non universitari, non vanno tassate anche le somme utilizzate per la mobilità degli studenti delle scuole nell’ambito dell’Erasmus Plus, non avendo comunque i requisiti reddituali.
- Dal 2016, a seguito dell’incremento delle detrazioni Irpef per i titolari di redditi di pensione, la no tax area passa da 7.500 a 7.750 euro per i pensionati con meno di 75 anni e da 7.750 a 8.000 euro per i pensionati con pi๠di 75 anni; inoltre, aumenta la detrazione spettante ai pensionati con meno di 75 anni e reddito complessivo compreso fra 7.751 e 15.000 euro e quella spettante ai pensionati con pi๠di 75 anni e reddito complessivo fra 8.001 e 15.000 euro.
- La nuova detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata al costruttore in occasione dell’acquisto di unità abitative di classe energetica A o B spetta quando si compra non solo dall’impresa costruttrice, ma anche dall’impresa di “ripristino†o ristrutturatrice.
Il beneficio èapplicabile anche all’eventuale pertinenza, a patto che il suo acquisto sia contestuale a quello dell’appartamento e che nell’atto sia evidenziato il vincolo pertinenziale.
La detrazione ècumulabile con altre agevolazioni Irpef. Ad esempio, il contribuente che acquista un immobile all’interno di un edificio interamente ristrutturato puಠfruire sia della detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto sia del “bonus ristrutturazioni†(attualmente al 50%), da calcolare sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile e, comunque, entro il tetto di 96mila euro; fermo restando che, nel rispetto del principio generale secondo cui non èpossibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, il “bonus ristrutturazioni†non èapplicabile anche all’Iva per la quale si èsfruttata la nuova detrazione.