Il regime forfetario presenta una serie di vantaggi per i contribuenti che vi aderiscono. Resta una possibilità di scegliere per coloro che non hanno concluso 5 anni di attività oppure non hanno ancora compiuto 35 anni. Per loro c’èla possibilità di restare nel vecchio regime dei minimi, per gli altri c’èil regime forfetario di cui l’Agenzia delle Entrate elenca i vantaggi.Â
Da quando abbiamo scoperto che dal 2015, tranne che in pochi casi, tutti i contribuenti IVA, dovranno adottare il regime forfetario, abbiamo dedicato all’argomento pi๠di un articolo spiegando quando conviene entrare in questo regime agevolato e quanto in quello tradizionale, spiegando che il regime dei minimi èutile per il secondo lavoro e spiegando che c’erano ancora pochi giorni fino al 31 dicembre per accedere al regime dei vecchi minimi. Abbiamo dedicato un articolo anche alle circostanze per entrare nel forfetario riferite all’anno precedente.
Ad ogni modo l’Erario non ha dimenticato di elencare in otto punti i vantaggi per chi adotta da subito il regime forfetario. Li elenchiamo di seguito:
- èsonerato dal versamento dell’Iva e dagli altri adempimenti in materia,
- èscluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive,
- non èsoggetto a studi di settore e parametri,
- èsonerato, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, esclusa la conservazione dei documenti ricevuti ed emessi,
- non subisce l’effettuazione, da parte dei sostituti d’imposta, di ritenute d’acconto sui ricavi/compensi percepiti,
- non ètenuto a operare ritenute sui redditi erogati,
- se imprenditore, puಠversare i contributi previdenziali in base al reddito dichiarato e non sul reddito minimale,
- se nuova attività , nei primi tre anni il reddito imponibile èridotto di un terzo, qualora si verifichino queste tre ulteriori circostanze:
- il contribuente, nei tre anni precedenti, non ha svolto attività artistica, professionale o d’impresa, neanche in forma associata o familiare
- l’attività da esercitare non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che non si tratti del periodo di pratica obbligatoria richiesto per l’esercizio dell’arte o della professione
- se si tratta di prosecuzione di attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non èsuperiore alla soglia indicata nella tabella per quell’attività .