Un provvedimento direttoriale emanato direttamente dalla Agenzia delle Entrate dello scorso 31 luglio 2013 ha previsto delle novità inerenti per l’abilitazione ad Entratel, che èil servizio online dell’Agenzia stessa. Adesso sarà pi๠semplice l’intera procedura per l’abilitazione grazie alla possibilità di presentare i documenti necessari attraverso la posta elettronica certificata, la cosiddetta Pec.
L’attuale procedura di abilitazione Entratel èinfatti molto pi๠complessa e articolata rispetto a quella entrata in vigore proprio con il provvedimento emanato direttamente dai vertici della Agenzia delle Entrate. Il noto servizio telematico delle Entrate fino adesso infatti prevede che l’utente una volta che ha effettuato via web la richiesta di pre-iscrizione debba presentarsi fisicamente in uno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate presenti nel territorio nazionale. Tra l’altro èprevisto un termine di trenta giorni entro il quale presentarsi a consegnare la documentazione completa. Occorre infatti la presentazione della domanda di abilitazione e della documentazione allegata. Ovviamente occorre presentare l’intero pacchetto alla Agenzia delle Entrate che rientra nel nostro domicilio fiscale.
Da qui arriva la novità introdotta direttamente dall’Agenzia che si occupa quindi di offrire ai soggetti che hanno i requisiti per essere abilitati al servizio Entratel una modalità pi๠semplice, immediata e moderna per procedere alla presentazione della documentazione necessaria. Infatti fino ad adesso la consegna agli uffici serviva per effettuare un riconoscimento fisico dell’utente. Adesso grazie all’introduzione della posta elettronica certificata sarà possibile salvaguardare la verifica dell’identità del richiedente.
Sarà infatti possibile via PEC, posta elettronica certificata, l’intera documentazione richiesta per l’abilitazione ed eventuali successive variazioni. L’unica condizione riguarda il fatto che la domanda di abilitazione, contenente la dichiarazione di accettazione delle condizioni di funzionamento del servizio stesso, venga sottoscritta attraverso l’utilizzo della firma digitale dal soggetto che ne fa richiesta.
E’ previsto anche che nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, operi per suo conto il rappresentante legale o il negoziale che si assumerà quindi tutte le responsabilità delle dichiarazioni rese, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.