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Abitazioni: base imponibile delle imposte indirette

Come spiegato nell’articolo precedente, quando non si applica la misura fissa di 168 euro l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e le imposte catastali versate in occasione della cessione di immobili sono determinate moltiplicando l’aliquota del caso per il corrispettivo della cessione.

In realtà , questo non èdel tutto corretto: la base imponibile di tali tributi, infatti, ècostituita dal valore di mercato del bene in questione.


Perciಠse le parti dichiarano (in buona fede o meno) un corrispettivo modesto, l’Agenzia delle Entrate ha due anni per rettificare al rialzo tale base imponibile per allinearla al valore commerciale del bene, con correlato ritocco delle imposte e irrogazione delle sanzioni.

Esiste, tuttavia, un’altra possibilità  per abbattere lecitamente le imposte indirette: assumere come base imponibile per i nostri calcoli il valore catastale dei beni stessi.

Questa semplificazione èstata introdotta nel 2007 e puಠconcernere esclusivamente la compravendita di abitazioni: sono quindi esclusi uffici, negozi, capannoni industriali, terreni e altre tipologie di immobili. Non èperಠindispensabile che si tratti di una “prima casa”.

La base imponibile determinata su base catastale ènormalmente pi๠ristretta di quella ordinaria (talvolta la differenza ènorme), e questo puಠdunque portare all’applicazione di imposte molto pi๠ridotte.
Tuttavia, l’applicazione di tale beneficio non èautomatica: èinfatti necessario che sia lo stesso acquirente (il soggetto su cui ricade per l’intero il peso delle imposte indirette sulla compravendita di immobili) a richiedere al notaio tale soluzione, al momento della stipulazione dell’atto.


Requisito inderogabile èche il corrispettivo della cessione sia indicato sull’atto medesimo. Se tale dato non comparisse oppure il valore fosse falsato, il beneficio decadrebbe e non solo occorrerebbe pagare la differenza di tributo ma anche una sanzione fra il 50 e il 100% di tale differenza.

Fonte: nostra elaborazione