Buone notizie per i contribuenti: automobile e prima casa non rivelano la reale capacità contributiva dell’individuo e pertanto non costituiscono ricchezza o reddito di alcuna sorta.
Si tratta effettivamente di “beni di possesso generalizzato†che non costituiscono o rappresentano una condizione di lusso. A stabilirlo èla Commissione Tributaria Regionale della Toscana attraverso la sentenza n° 499/2017 che ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate.Â
Ciಠvuol dire che automobile e prima casa non dovranno quindi essere oggetto di accertamenti fiscali attraverso il ‘redditometro‘: ciಠvale chiaramente nel momento in cui non si registrino sproporzioni eccessive tra i beni acquistati e le entrate del contribuente che in questo caso indicherebbero una situazione anomala.
L’abitazione principale, vale a dire la prima casa, èdiventato un bene essenziale per il soddisfacimento del bisogno primario dell’uomo (e non voluttuario) tanto da essersi trasformata in un elemento di fatto impignorabile.
Ma èanche vero che il possesso di una macchina èpraticamente generalizzato: quasi ogni contribuente ne possiede una e nello stesso nucleo familiare c’ spesso la presenza di diverse auto. Ciಠnon significa che auto e prima casa possano essere indicativi della ricchezza (non dichiarata) del contribuente.
Gli esperti sostengono che sia illegittimo l’accertamento fiscale da redditometro nei confronti di un contribuente che sia titolare solo ed esclusivamente di un’abitazione principale e di un’auto di valore modesto (e non chiaramente di un’auto di lusso) . In questi casi si tratta pertanto di beni che possono essere tolti dal calcolo del reddito senza incidere su eventuali accertamenti fiscali dopo la dichiarazione.
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