L’accertamento con adesione puಠavvenire sia su iniziativa dell’ufficio, che puಠinvitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata prima di procedere ad un avviso di accertamento, che su richiesta del contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, mediante apposita richiesta all’ufficio competente.
La domanda da parte del contribuente puಠessere presentata sia prima della notifica dell’eventuale atto di accertamento che dopo la notifica di un atto di accertamento non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per presentare l’eventuale ricorso.
Il tentativo di raggiungere un accordo avviene in contraddittorio. Qualora le parti riescano ad arrivare ad un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati in un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti e che si perfeziona con il pagamento delle somme che risultano da tale atto, che deve essere effettuato entro i successivi 20 giorni. Il pagamento puಠessere effettuato anche a rate, mediante il pagamento di otto rate trimestrali di pari importo oppure, qualora la somma da pagare superi i 51.645.69, tramite dodici rate trimestrali di pari importo. Per le rate successive alla prima èprevista l’applicazione degli interessi legali.
Al contrario, se le parti non riescono ad arrivare ad un accordo, il contribuente puಠpresentare ricorso al giudice tributario.