L’adesione effettuata indica le somme totali dovute dal contribuente: egli potrà scegliere se versarle in un’unica soluzione oppure rateizzarle (fino a dodici rate trimestrali).
Ebbene, l’accordo èperfezionato solo quando il contribuente versi l’ammontare totale oppure la prima rata entro il termine tassativo di venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione.
Se ciಠavviene, la procedura di accertamento ègeneralmente conclusa: qualora infatti si opti per il pagamento rateale e il contribuente non dovesse versare una rata successiva, l’importo residuo dovuto èiscritto a ruolo e sarà oggetto di una successiva cartella di pagamento, ma questo non consente di ridiscutere l’accordo ormai definitivo.
La situazione, invece, sarebbe ben diversa se il perfezionamento non fosse avvenuto. In questo caso, infatti, ècome se l’accordo non fosse mai stato siglato, e dunque la procedura di accertamento riprenderà da capo secondo le strade consuete: l’Amministrazione Finanziaria calcolerà il debito d’imposta dovuto dal contribuente prescindendo dai contenuti dell’ormai superato atto di adesione, e gli invierà un avviso di accertamento contenente le proprie conclusioni.
Il contribuente a quel punto potrà pagare quanto dovuto o contestare l’avviso secondo le vie ordinarie.
Come detto, se l’accordo èperfezionato la procedura di accertamento ègeneralmente conclusa. Tuttavia, ci sono delle eccezioni: se l’accertamento èparziale (cioèriguardava solo alcuni redditi del contribuente), nulla esclude che essa possa essere proseguita in relazione ad altri redditi; inoltre, se da elementi emersi successivamente risultasse che il reddito non dichiarato superi ampiamente quello fissato con l’atto di adesione (la legge fissa alcuni limiti dimensionali), allora l’Amministrazione Finanziaria ha il potere di riprendere la procedura.