Dall’1 ottobre scorso sono entrate in vigore in Italia delle norme sugli accertamenti fiscali per cui questi diventano esecutivi; in particolare, gli accertamenti sulle imposte che diventano esecutivi riguardano quelli relativi a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2008, ovverosia quelle relative all’anno di imposta 2007.
Gli accertamenti esecutivi a carico dei contribuenti, in particolare, possono riguardare le imposta sui redditi, l’Iva, ovverosia l’imposta sul valore aggiunto, ma anche l’Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive. La decorrenza dell’esecutività degli accertamenti èinvece decorsa dall’1 gennaio del 2011 per i crediti contributivi dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Inps).
► RISCHIO ACCERTAMENTI PER I GROSSI ACQUISTI
In accordo con quanto precisa l’Agenzia delle Entrate, ci sono comunque dei casi in corrispondenza dei quali le nuove norme sull’accertamento esecutivo non vengono applicate. E’ il caso dei crediti di quegli Enti e di quei Comuni italiani che, per la riscossione, si avvalgono della società pubblica Equitalia.
► ACCERTAMENTI BANCARI, ONERE DELLA PROVA SUL CONTRIBUENTE
Allo stesso modo, le nuove norme sull’accertamento esecutivo non vengono applicate per due tipi di controllo delle dichiarazioni, quelli formali e quelli automatizzati. Quest’ultimo tipo di controllo, lo ricordiamo, èquello che emerge dall’incrocio a livello informatico tra i dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato, e quelli che sono stati indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. I controlli formali delle dichiarazioni dei redditi sono invece frutto del riscontro tra le informazioni inviate al Fisco, e quelli che emergono dalla dichiarazione e dalla documentazione di cui il contribuente èin possesso.
Gli accertamenti esecutivi a carico dei contribuenti, in particolare, possono riguardare le imposta sui redditi, l’Iva, ovverosia l’imposta sul valore aggiunto, ma anche l’Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive. La decorrenza dell’esecutività degli accertamenti èinvece decorsa dall’1 gennaio del 2011 per i crediti contributivi dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Inps).
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In accordo con quanto precisa l’Agenzia delle Entrate, ci sono comunque dei casi in corrispondenza dei quali le nuove norme sull’accertamento esecutivo non vengono applicate. E’ il caso dei crediti di quegli Enti e di quei Comuni italiani che, per la riscossione, si avvalgono della società pubblica Equitalia.
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Allo stesso modo, le nuove norme sull’accertamento esecutivo non vengono applicate per due tipi di controllo delle dichiarazioni, quelli formali e quelli automatizzati. Quest’ultimo tipo di controllo, lo ricordiamo, èquello che emerge dall’incrocio a livello informatico tra i dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato, e quelli che sono stati indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. I controlli formali delle dichiarazioni dei redditi sono invece frutto del riscontro tra le informazioni inviate al Fisco, e quelli che emergono dalla dichiarazione e dalla documentazione di cui il contribuente èin possesso.