La presunzione legale di imponibilità prevista dagli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972, posta a fondamento degli accertamenti bancari, dunque, èstata cosଠestesa dai giudici di legittimità anche a coloro che svolgono un’attività lavorativa non qualificabile come lavoro autonomo, compresi quindi i lavoratori dipendenti.
La Suprema Corte, in particolare, ha anzitutto chiarito che l’art. 51 comma 2 del Dpr. 26 ottobre 1972 n. 633 accorda all’amministrazione finanziaria il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, qualora non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione.
Successivamente i giudici affermano che tale norma ha portata generale e riguarda le dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, a prescindere dall’attività lavorativa svolta, ricordando al contempo che grava sul contribuente l’onere di provare la non imponibilità delle somme versate perchè già contabilizzate o esenti da imposta. Le presunzioni legali relative previste dall’articolo 2728 del codice civile dispensano infatti l’Amministrazione dalla prova, che perಠètrasferita in senso negativo a carico del contribuente.