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Accertamento su indagini bancarie anche per i lavoratori dipendenti

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8047 del 3 aprile 2013 ha affermato la legittimità  dell’accertamento fondato sulle risultanze delle indagine bancarie condotte dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente che non sia un lavoratore autonomo.

La presunzione legale di imponibilità  prevista dagli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972, posta a fondamento degli accertamenti bancari, dunque, èstata cosଠestesa dai giudici di legittimità  anche a coloro che svolgono un’attività  lavorativa non qualificabile come lavoro autonomo, compresi quindi i lavoratori dipendenti.


La Suprema Corte, in particolare, ha anzitutto chiarito che l’art. 51 comma 2 del Dpr. 26 ottobre 1972 n. 633 accorda all’amministrazione finanziaria il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, qualora non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione.

Successivamente i giudici affermano che tale norma ha portata generale e riguarda le dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, a prescindere dall’attività  lavorativa svolta, ricordando al contempo che grava sul contribuente l’onere di provare la non imponibilità  delle somme versate perchè già  contabilizzate o esenti da imposta. Le presunzioni legali relative previste dall’articolo 2728 del codice civile dispensano infatti l’Amministrazione dalla prova, che perಠètrasferita in senso negativo a carico del contribuente.