Si chiama sgravio e in pratica consiste nella richiesta dell’annullamento dei debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate nel caso in sui si ritenga di averne diritto.
L’Agenzia informa che èpossibile rivolgersi all’ente creditore, al giudice oppure èpossibile “inviare una richiesta di sospensione della cartella che farà da tramite con l’ente creditore interessato”.
L’Agenzia informa che èuna forma di autotutela la possibilità di poter richiedere di correggere l’errore da rivolgere all’ente.Â
Uno dei classici casi èad esempio il versamento della tassa sui rifiuti: se il comune chiede all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di riscuotere la tassa sui rifiuti, ma il contribuente ne èsentato o deve pagare solo una parte ènecessario chiedere al Comune di annullare la richiesta in tutto o in parte. Se l’ente deciderà di annullare in tutto o in parte il debito invierà direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione lo ‘sgravio’, vale a dire l’ordine di annullare il debito e l’Agenzia provvederà a cancellare il tributo dalla cartella mentre nel caso in cui l’Agenzia non riceva dall’ente lo sgravio sarà obbligata per legge a procedere con la riscossione.
Sebbene non esista un termine preciso per poter termine per presentare la domanda, èsempre consigliabile agire il prima possibile.
In alternativa èanche possibile potersi rivolgere
direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione per richiedere la sospensione della cartella e attendere l’esito delle verifiche dell’ente creditore e si puಠanche ricorrere all’autorità giudiziaria competente.
In quel caso, con la ragione del giudice, l’Agenzia dovrà annullare il debito e nel caso in cui non adeguasse sarà possibile ricorrere direttamente al giudice e iniziare il cosiddetto ‘giudizio di ottemperanza’, un nuovo ulteriore ricorso per ottenere che l’ente applichi quello che ègià stato deciso da un altro giudice.
AGENZIA DELLE ENTRATE, CHI àˆ IL NUOVO DIRETTORE
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