Per poter usufruire di tali agevolazioni ènecessario che l’immobile oggetto dell’acquisto siano destinato a diventare l’abitazione principale dell’acquirente, inoltre ènecessario che tale immobile, anche se qualificabile come prima casa, non rientri dal punto di vista catastale nella categoria degli immobili di lusso, ossia non venga identificato con la categoria A/10.
E’ inoltre necessario che nello stesso atto di acquisto l’acquirente renda una dichiarazione con la quale dichiari che l’immobile èubicato nel comune in cui risiede o in cui intende traferire la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto. Al momento della stipula dell’atto, inoltre, l’acquirente deve rendere una dichiarazione al notaio in cui dichiara sia di essere residente o di voler stabilire la sua residenza nel comune in cui èubicato l’immobile oggetto dell’acquisto entro i successivi 18 mesi, sia di non essere titolare di altro diritto reale, nè esclusivo nè in comunione con altri, su altra abitazione acquistata già usufruendo del beneficio fiscale prima casa.
► IMU SU ABITAZIONE PRINCIPALE DA GENNAIO 2012
Per accedere alle agevolazioni fiscali sulla prima casa èinoltre necessario non essere titolari di diritti di uso, usufrutto, abitazione o proprietà su altri immobili siti nello stesso comune nè a titolo esclusivo nè in comunione con altri soggetti.
Le agevolazioni fiscali riconosciute ai soggetti che acquistano una prima casa mediante un mutuo ipotecario e che sono in possesso dei requisiti sopra descritti consistono: in una riduzione dell’imposta di registro del 3% anzichè del 7%: nella applicazione dell’aliquota Iva del 4% anzichè del 10%; nella applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 168 euro anzichè del 2% e dell’1%; nella possibile detrazione degli interessi passivi sul mutuo.