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Agevolazioni fiscali cooperative non concesse se manca prova mutualità 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8140 dell’11 aprile 2011 ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate e ha quindi stabilito che le agevolazioni fiscali previste possono essere riconosciute alle cooperative solo nel caso in cui queste abbiano presentato la dichiarazione dei redditi e abbiano provveduto ad una regolare tenuta delle scritture contabili, in quanto in caso contrario si verificano delle circostanze di gravità  tale da escludere il potere-dovere di vigilanza dell’amministrazione finanziaria sui requisiti di mutualità  delle cooperative, necessarie per fruire delle agevolazioni.


Nella sentenza in esame, dunque, la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente per il mancato riconoscimento delle agevolazioni fiscali l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti che consentono di verificare la presenza del principio di mutualità  previsto dalla legge.

Di conseguenza, dunque, la cooperativa risulta responsabile per l’impossibilità  di effettuare tale accertamento in caso di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili (registro dei cespiti ammortizzabili, registro Iva delle vendite e registro delle retribuzioni) e in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.

I requisiti mutualistici che consentono alle cooperative di usufruire delle agevolazioni fiscali sono individuati dall’articolo 26 del Dlgs 1577/1947. A tal fine, in particolare, ènecessario che negli statuti delle cooperative sia stabilito il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale e la devoluzione, in caso di scioglimento della società , dell’intero patrimonio sociale a scopi di pubblica utilità .