Per poter usufruire di tali agevolazioni le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, in possesso dei requisiti previsti devono necessariamente provvedere all’iscrizione all’anagrafe Onlus con comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
L’iscrizione non èinvece necessaria per le cosiddette Onlus di diritto, ossia le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995; le organizzazioni non governative riconosciute idonee; le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio; i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, l’elenco completo ècontenuto nel Dlgs 460/1997, scaricabile attraverso il link in fondo. Ai fini delle imposte dirette, ad esempio, non èconsiderata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali, nel computo della base imponibile non sono inclusi i proventi derivanti dall’esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative; non sono considerate utili alla formazione del reddito i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali e i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.
Ai fini delle imposte indirette, invece, figura l’esenzione dall’imposta di bollo e dalla tassa sulle concessione governativa, il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili o di diritti reali immobiliari di godimento.