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Agevolazioni prima casa escluse deroghe al requisito anagrafico

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Tra le condizioni previste dalla normativa vigente per poter usufruire delle agevolazioni per la prima casa figura l’obbligo di avere la residenza presso il Comune in cui èsituato l’immobile o, in alternativa, di trasferirla presso tale Comune entro i 18 mesi successivi all’acquisto dell’abitazione. In relazione a tale requisito non sono previste deroghe.

Al riguardo èintervenuta di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8415 del 5 aprile scorso, che ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate.


Nel caso in esame, in particolare, l’amministrazione finanziaria aveva inviato un’avviso di liquidazione dell’imposta e delle relative sanzioni nei confronti di una contribuente che aveva usufruito delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa ma che non aveva perಠprovveduto a trasferire la residenza nel Comune in cui èsituato l’immobile entro i 18 mesi successivi all’acquisto.

Le sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio erano risultate a favore della contribuente, la quale aveva sottolineato che il mancato trasferimento della residenza non era dipeso dalla sua volontà  ma da cause di forza maggiore, dal momento che i lavori di ristrutturazione non erano stati ultimati entro il termine inizialmente previsto.

Tale conclusione èperಠstata completamente ribaltata dalla Corte di Cassazione, che ha invece dato ragione all’Agenzia delle Entrate, affermando che il contribuente non puಠinvocare una causa di forza maggiore, come ad esempio il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione, per esimersi dal rispettare la dichiarazione espressa al rogito, soprattutto considerando che tale evenienza non èconsiderata limitativa del potere dell’acquirente di trasferire la propria residenza nel Comune dove èubicato l’immobile acquisito.