In questi casi, tuttavia, il beneficio si applica solo alle imposte ipotecaria e catastale, dovute nella misura fissa di 168 euro anzichè nella misura del 2% e dell’1%, mentre invece le imposte di successione e donazione vanno applicate in misura ordinaria.
In entrambi casi, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per la prima casa ènecessario che il soggetto che ne acquista la proprietà per effetto di una donazione o di una successione sia in possesso dei requisiti previsti. In particolare, ènecessario che l’immobile sia ubicato, alternativamente: nel comune in cui il contribuente ha o stabilirà nei successivi 18 mesi la propria residenza; nel comune in cui il contribuente svolge la propria attività , qualora questo sia diverso da quello in cui risiede; nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende il contribuente che si ètrasferito all’estero per motivi di lavoro; in qualsiasi comune italiano, in caso di cittadino italiano emigrato all’estero.
E’ inoltre necessario che l’immobile ricevuto in donazione o ereditato non sia di lusso e che il contribuente non sia titolare, neanche in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà , uso, usufrutto o abitazione su altra casa situata nello stesso comune. Infine, il contribuente non deve risultare essere titolare su tutto il territorio nazionale, neanche per quote o in comunione con il coniuge, del diritto di proprietà , nuda proprietà , uso, usufrutto o abitazione su altri immobili acquistati usufruendo delle agevolazioni fiscali previste per la prima casa.