Precisiamo che, per tali beni, le regole sono dettate dal T.U.I.R. per le società di capitali e gli altri soggetti IRES, ma si applicano integralmente anche per imprenditori individuali e società di persone, mentre qualche precisazione ulteriore andrà fatta per i liberi professionisti.
La legge fiscale non lascia alla libera valutazione del dichiarante quanto ammortizzare ogni anno, come avviene in bilancio: èla legge stessa a fissare le aliquote da applicare sul costo storico. Per l’esattezza, le aliquote di ammortamento sono oggi fissate da un decreto presidenziale del dicembre 1988; già da anni, peraltro, si parla con insistenza della sua revisione e aggiornamento, ma senza approdare mai a nulla.
Tale decreto distingue le imprese in decine di tipologie, sulla base della natura dell’attività . Ad ogni tipologia corrisponde una tabella, in cui sono indicate le percentuali di ammortamento da applicare per ogni distinta categoria di beni: si parla, infatti, di “aliquote tabellariâ€.
Nel primo anno in cui il bene èacquistato, perà², l’aliquota va ridotta alla metà . Inoltre, nel primo anno di attività dell’azienda, su tutti i beni l’ammortamento va proporzionato: se l’impresa èavviata il 2 dicembre, vanno applicati i 30/365 delle aliquote tabellari.
Applicare le aliquote tabellari ai cespiti significa adottare il cosiddetto “ammortamento ordinarioâ€, ossia la strada maestra per ripartire fiscalmente il costo storico negli anni.
Ogni impresa dovrà dunque individuare la tabella che meglio corrisponde alla propria attività e applicare le relative aliquote.
Le regole descritte si applicano anche per i lavoratori autonomi, con due differenze: l’aliquota non va ridotta alla metà nel primo anno di acquisto, nè richiesto di riproporzionare le quote di ammortamento nel primo anno di attività .