Secondo le attuali regole, l’IVA costituisce un debito dell’emittente verso l’Erario nel momento stesso in cui egli emette la fattura. Vi sono perಠgià oggi alcune eccezioni: per le fatture emesse verso enti pubblici e per la cessione di alcuni particolari prodotti farmaceutici, esiste la possibilità di richiedere l’esigibilità differita, indicandola direttamente in fattura: il debito d’imposta sorge cosଠsolo quando si incasserà il pagamento dal cliente.
Il sistema dell’esigibilità differita, dunque, dal 2009 sarà generalizzato ad ogni ipotesi di cessione di beni o di prestazione di servizi: imprese, enti no-profit e professionisti dovranno dunque riversare l’imposta all’Erario solo una volta ottenuto il pagamento.
C’ perಠun limite temporale: il debito sorge ugualmente, anche senza che vi sia stato l’incasso, dopo che ètrascorso un anno dalla data di emissione, a meno che il cliente non sia sottoposto a fallimento od altra procedura concorsuale.
Come nell’ipotesi tradizionale di esigibilità differita, anche in questo caso ècomunque necessario indicare in fattura di voler impiegare tale agevolazione (con un esplicito riferimento all’art. 6 comma 5 del DPR 633/1972). In mancanza di tale indicazione, si applicheranno le regole generali sull’esigibilità immediata: l’IVA èdovuta al momento dell’emissione della fattura.
Il discorso non cambia se, in luogo della fattura, si certificano i corrispettivi con ricevute fiscali o scontrini; l’esigibilità differita non èinvece mai ammessa nelle varie ipotesi in cui la fattura èmessa dal cliente in luogo del cedente (il cosiddetto “reverse-chargeâ€, previsto per alcune operazioni rare e particolari).
L’IVA di cassa deve ricevere l’approvazione dell’Unione Europea (poichè un’imposta di derivazione comunitaria), ma gli esperti non ritengono che vi saranno ostacoli.