La normativa, in realtà , èin gran parte ricalcata sulle norme del 1999 inerenti l’analoga assicurazione richiesta per “vistare†la dichiarazione dei redditi.
Innanzitutto, èstato chiarito che l’assicurazione èa vantaggio dei contribuenti e non dell’Agenzia delle Entrate: se il visto viene concesso a cuor leggero e il contribuente esegue indebite compensazioni orizzontali servendosi di un credito IVA inesistente, il medesimo dovrà restituire l’importo insieme ad interessi e sanzioni, perಠqueste ultime due voci verranno poi risarcite dall’assicurazione dell’intermediario.
Il contratto di assicurazione non potrà prevedere franchigie di alcun genere: il danno dovrà essere risarcito integralmente; inoltre, la validità del contratto dovrà coprire tutti i rischi per i cinque anni successivi all’apposizione del visto.
Il massimale, determinato in base al numero e tipologia di clienti seguiti, non potrà comunque essere inferiore all’ammontare di 1.032.913,80 euro.
Negli studi associati, sarà consentito stipulare un’unica assicurazione a livello complessivo, purchè essa sia idonea a coprire i danni provocati da ogni singolo associato.
àˆ da notare un aspetto singolare: se l’intermediario pone un visto ingiustificato, esso dipende ovviamente da un’errata tenuta della contabilità da parte del contribuente che vi ha provveduto in prima persona; mentre perಠa costui i danni saranno risarciti fino all’ultimo centesimo, l’intermediario subirà una sanzione fra i 258 e i 2.582 euro.
Non ènemmeno chiaro cosa avverrà nelle società di capitali: la legge afferma che la certificazione apposta dal collegio sindacale o altro organo incaricato del controllo contabile esonererà dal ricorrere al visto di un intermediario esterno. Ma ci sarà ugualmente bisogno dell’assicurazione?