Con la stessa risoluzione l’Agenzia ha anche chiarito che la documentazione fornita a seguito di tale richiesta non èun certificato, in quanto non certifica stati, qualità o fatti del soggetto a cui si riferisce ma attesta solo la corrispondenza tra le informazioni del richiedente e le informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate si fonda sull’art. 43 del Dpr 445/2000, secondo cui al fine di rendere pi๠agevole l’acquisizione da parte del soggetto privato di notizie sui soggetti che partecipano a gare d’appalto, l’amministrazione che riceve le richieste di partecipazione puಠchiedere alle amministrazioni competenti, e quindi all’Agenzia delle Entrate, di consultare senza onere i loro archivi informatici.
Ne deriva, quindi, che lo scambio di informazioni a titolo gratuito, cosଠcome sancito dalla normativa sopra citata, debba essere applicato anche al caso in cui, nell’ambito di una gara d’appalto, le amministrazioni che ricevono domanda di partecipazione chiedono all’Agenzia conferma della corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda stessa e i dati in loro possesso.