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Aumento sanzioni ravvedimento operoso e strumenti deflativi del contenzioso

Dal 1° febbraio 2011 scattano i rincari previsti dalla legge di stabilità  (legge 220/2010, articolo 1 commi 17-22) per la regolarizzazione spontanea di omissioni ed errori, un’opportunità  concessa al contribuente che decide di regolarizzare la sua posizione prima della contestazione da parte degli uffici fiscali e prima che venga avviato qualunque tipo di accertamento nei suoi confronti.


L’entità  della sanzione, in particolare, a partire dal 1° febbraio passa da un dodicesimo a un decimo, ovvero dal 2,5% al 3%, nel caso in cui la sanatoria avviene entro trenta giorni; da un decimo a un ottavo, ovvero dal 3% al 3,75%, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione oppure entro un anno dall’omissione o dall’errore; da un dodicesimo a un decimo, ovvero da 21 a 25 euro, per le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni.

I rincari, tuttavia, non riguardano solo il ravvedimento operoso ma coinvolgono anche altre fattispecie: l’accertamento con adesione (da un quarto a un terzo), l’acquiescenza (da un quarto a un terzo), la definizione agevolata delle sanzioni (da un quarto a un terzo), la conciliazione giudiziale (da un terzo al 40%) e l’adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione (da un ottavo a un sesto).

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, in particolare, i rincari scatteranno per le violazione commesse a partire dal 1° febbraio 2011, per la conciliazione giudiziale verrà  presa in considerazione la data di presentazione dei ricorsi mentre per tutte le altre fattispecie le modifiche scatteranno per gli atti emanati dal 1° febbraio 2011.