Le ipotesi in cui potrebbe risultare conveniente attuare questa autoriduzione sono diverse, una di queste consiste nella flessione del reddito 2012 rispetto a quello del 2011 conseguente ad una riduzione dei ricavi d’impresa, dei compensi professionali o alla cessazione di un’attività .
Altra ipotesi èquella di maggiori oneri detraibili o deducibili rispetto allo scorso anno, ad esempio perchè sono state affrontate maggiori spese mediche, interventi di ristrutturazione su cui èpossibile beneficiare di uno sgravio del 36% o del 50% oppure interventi finalizzati al risparmio energetico.
Per poter usufruire dell’autoriduzione dell’acconto ènecessaria la stesura di una dichiarazione anticipata per calcolare l’effettivo debito d’imposta previsto per il 2012 e sul quale applicare la misura del 96% di acconto totale 2012. Dal risultato cosଠottenuto occorre poi sottrarre l’eventuale prima rata già versata a giugno/luglio.
Per evitare di incorrere in sanzioni èconsigliabile ricorrere all’autoriduzione solo nel caso in cui si sia abbastanza certi della riduzione del reddito e solo nel caso in cui questa risulti abbastanza significativa. Infatti, qualora l’acconto versato risulterà essere inferiore al 96% dell’imposta definitiva effettivamente dovuta, verrà applicata una sanzione pari al 30%. La sanzione si riduce al 3,75% se la si paga entro il termine per l’invio della prossima dichiarazione (30 settembre 2013), al 3% se la si versa dal 15 al 30 dicembre 2012 o allo 0,2% giornaliero se la si versa dal 1° al 14 dicembre 2012.