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Avviso Bonario: cosa fare (III)

Fino a pochi mesi fa, il pagamento degli importi richiesti nell’avviso bonario doveva avvenire integralmente entro trenta giorni perchè scattasse l’acquiescenza. Recentemente, perà², èstata introdotta la possibilità  di rateizzare queste somme in tante quote trimestrali di pari importo, versando dunque solo la prima rata entro il termine citato.


Le rate possono arrivare fino a sei se l’importo totale va dai duemila (o anche meno, se si dimostra l’esistenza di gravi motivi) ai cinquemila euro; fino a venti se la somma va dai cinquemila ai cinquantamila euro; sempre fino a venti (ma dietro prestazione di una garanzia, come fideiussioni o ipoteche) se l’importo èsuperiore ai cinquantamila euro. Il numero esatto delle rate èscelto liberamente dal contribuente, e su ogni rata residua si applicano gli interessi al tasso del 3,5% annuo.


Nel caso che si salti il pagamento anche di una sola rata, viene meno il beneficio della riduzione delle sanzioni e l’intera somma residua èiscritta immediatamente a ruolo. In seguito arriverà  una cartella di pagamento, e gli importi iscritti in essa non saranno rateizzabili.
In ogni caso occorre che il versamento avvenga col Modello F24. All’avviso bonario èsempre allegato un modello precompilato, ma non èobbligatorio utilizzare proprio quello: se ne puಠcompilare e inviare anche uno creato ex-novo dal contribuente; questa scelta risulta utile, in particolare, quando si vogliano pagare solo alcune delle somme richieste e non altre, oppure quando si voglia compiere una compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati.

Nel caso di utilizzo di un Modello F24 creato dal contribuente, tuttavia, èfondamentale riportare nell’apposito spazio il cosiddetto “codice atto” che contraddistingue l’avviso bonario, altrimenti per il server dell’Agenzia delle Entrate sarà  impossibile abbinare quei pagamenti con le somme richieste nell’avviso stesso.