Un tema su cui Betunio si èsoffermato concerne i pagamenti eseguiti alla fine dell’anno verso i professionisti e gli altri lavoratori autonomi mediante bonifico bancario.
Immaginiamo che un’impresa paghi con bonifico il professionista il 28 dicembre 2010, e sul conto corrente di quest’ultimo tale somma risulti disponibile dal 3 gennaio 2011: cosa accade sotto i vari profili fiscali da considerare?
Iniziamo dall’imposta sui redditi: per il professionista vige il principio di cassa (il compenso èimponibile nel momento in cui èpercepito); percià², dato che per lui la materiale disponibilità della somma èa gennaio, l’onorario sarà tassabile solo nel 2011. Invece, la data di effettiva esecuzione dell’operazione da parte del cliente o la valuta non sono rilevanti. Tutto questo, ovviamente, non incide in alcun modo sui criteri di deducibilità dei costi relativi all’impresa erogante.
Fissare la data della materiale disponibilità sul conto corrente come principio-cardine incide anche sugli adempimenti IVA: èalla data del 3 gennaio, infatti, che va fatto sorgere sia l’obbligo di fatturazione che l’esigibilità dell’imposta.
C’ poi la questione della ritenuta. Il cliente, se sostituto d’imposta, eseguirà la ritenuta al momento dell’effettuazione del bonifico (nell’esempio: il 28 dicembre). Tutti i suoi obblighi, quindi – come il riversamento all’Erario, la certificazione, il modello 770 – andranno compiuti nel corso del 2011.
Per il professionista, invece, la computazione della ritenuta (poichè riferita ad un compenso attribuito al 2011) potrà avvenire solo nella dichiarazione dei redditi del 2012.
Nella certificazione, quindi, il professionista dovrà essere ben attento a distinguere dagli altri i pagamenti e le relative ritenute da riferirsi all’anno nuovo.