Le principali novità riguardano le modifiche derivanti dalle nuove norme in materia introdotte dalle manovre predisposte dal governo durante lo scorso anno.
La prima novità riguarda il trattamento delle perdite fiscali. In base a quanto stabilito dalla manovra 2011, infatti, la perdita di un periodo d’imposta puಠessere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno anno. A tal fine, dunque, in Unico Sc devono essere utilizzati i quadri RS e EN, mentre nel Consolidato nazionale e mondiale i quadri NF, CN E CS.
Nei modelli Unico Sp e Unico Sc èstato inoltre inserito un apposito quadro (RQ) da utilizzare per il riallineamento dei valori fiscali e civili relativi all’avviamento e ad altre attività immateriali, nonchè per la maggiorazione dell’Ires di 10,5 punti percentuali per i soggetti “non operativi”.
► STUDI DI SETTORE PERIODO DI IMPOSTA 2011
Il quadro RS di Unico Sp e Ec èstato poi integrato con un apposito prospetto da utilizzare per calcolare la parte da escludere nella determinazione del reddito d’impresa qualora ci sia stato un aumento di capitale sotto forma di conferimenti in denaro effettuati dai soci o per la destinazione di utili a riserva, in relazione ai quali la “manovra Salva Italia” ha previsto una riduzione delle imposte. Nei modelli Unico Enc e Sc, invece, il quadro RS recepisce l’agevolazione, prevista dallo stesso decreto, di cui possono usufruire i cittadini che sostituiscono gli scaldaacqua tradizionali con quelli a pompa di calore.
Altra novità riguarda il quadro RU del modello Unico Sc da utilizzare per la trasformazione in crediti d’imposta, in caso di perdita d’esercizio, delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (Dta) e di quelle riguardanti il valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali.
In forza delle novità introdotte dal Decreto Sviluppo 2011, inoltre, il quadro RQ presenta due nuove sezioni. La prima verrà utilizzata per indicare l’imposta sostitutiva del 5% qualora al 31 dicembre 2010 si deteneva una quota di partecipazione a un fondo comune d’investimento immobiliare superiore al 5%; la seconda, che riguarda esclusivamente il modello Unico Sc, riguarda l’ipotesi in cui la società di gestione di risparmio ha deliberato la liquidazione entro il 31 dicembre 2011.