àˆ tempo di dichiarazione dei redditi e questo fa sଠche i Caf abbiano un bel da fare. Alcune volte mancano le informazioni utili per rendere la compilazione della dichiarazione pi๠snella che mai. Ecco le domande poste dai Caf all’Agenzia e le risposte fornite dall’Erario.Â
In particolare ècon la circolare 18/E del 6 maggio che l’Agenzia risponde ai quesiti posti dai Caf e da altri operatori, a proposito della corretta interpretazione della disciplina riguardante alcuni oneri detraibili. Ecco la risposta fornita in merito alle spese sanitarie, con la sintesi di FiscoOggi:
Sଠalla detrazione del 19% delle spese sostenute per la dermopigmentazione (in pratica, il tatuaggio) delle ciglia e sopracciglia, per rimediare ai danni estetici causati dall’alopecia universale. Cosଠrisponde l’Agenzia dopo aver consultato il ministero della Salute sull’argomento. L’intervento, seppur non di natura curativa, corregge, infatti, una condizione secondaria della malattia e alleggerisce l’impatto piscologico da essa provocato.
Per usufruire del beneficio occorrono, perà², le seguenti condizioni:
- una certificazione medica con la quale si attesti che l’intervento subito dal contribuente èfinalizzato a correggere l’effetto anche secondario della patologia
- una fattura relativa alla prestazione rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata, dalla quale risulti (da essa stessa, oppure da altra documentazione) che la dermopigmentazione èstata realizzata per mezzo di personale medico.
Detrazione Irpef anche per la crioconservazione degli embrioni, a patto che la procedura rientri nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o preservazione della fertilità maschile o femminile ove messa concretamente a rischio a causa di patologie o cure. Per usufruire dello sconto d’imposta, occorre che la prestazione sia documentata dalla fattura emessa da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita.
La disciplina di riferimento èla legge 40/2004. Anche in questo caso l’Agenzia, prima del riconoscimento dell’agevolazione (già avvenuto per gli ovociti, con la circolare 17/2015), ha ritenuto opportuno interpellare il ministero della Salute, in considerazione delle recenti modifiche intervenute sulle linee guida riguardanti le procedure e le tecniche relative alla procreazione medicalmente assistita (vedi, da ultimo, il decreto del ministero della Salute del 1° luglio 2015 e la sentenza della Corte costituzionale 162/2014).
Restando in argomento, ma andando oltreconfine, le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all’estero sono detraibili (allo stesso titolo di quelle conseguite nel nostro Paese) solo se eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata o da un medico specializzato italiano.
Inoltre, ricorda la circolare, ai fini della dichiarazione dei redditi, la documentazione sanitaria prodotta in lingua originale, va accompagnata dalla traduzione in italiano, traduzione che puಠessere effettuata e sottoscritta dal contribuente stesso, nel caso in cui la certificazione sia in inglese, francese, tedesco o spagnolo.
Stessa ratio e, quindi, sଠalla detrazione, per il il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (Icsi), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (Pma), effettuato all’estero.