Nelle scorse settimane il Governo italiano ha provveduto alla sospensione del versamento della prima rata di acconto IMU fino al 16 settembre 2013, che sarebbe altrimenti scaduta il prossimo 17 giugno 2013. Ovviamente il provvedimento si riferisce esclusivamente alle abitazioni principali. cioèla prima casa. Tutti i cittadini possessori di ulteriori immobili saranno costretti a provvedere al pagamento dell’IMU entro la data del 17 giugno 2013. Â Non sarà l’unico obbligo fiscale per questi soggetti, che dovranno anche versare le relative quote IRPEF che saranno comprensive delle addizionali regionali.
Il Governo ha fatto chiarezza riguardo il provvedimento di sospensione. Il decreto stabilisce infatti la sospensione della rata IMU per le abitazioni assimilate e per altre fattispecie. Sono esclusi dal versamento anche i terreni, i fabbricati rurali, le case popolari o che appartengono al sistema delle cooperative edilizie, ovviamente nel caso in cui risultino come abitazione principale.
Purtroppo perಠnon ci sono ancora conferme sulla completa eliminazione della tassa IMU ed èanche ben poco chiaro cosa succederà a settembre. Per il momento si conosce solo con certezza chi non paga l’Imu a giugno 2013 e che il Governo si occuperà dell’intera materia entro il 31 agosto 2013, dando quindi fiato ai cittadini.
Chi rimane escluso dal provvedimento di sospensione sono tutte abitazione diverse dalle prime case, ma anche le abitazioni principali che appartengono a determinate categorie catastali, quali A1 e A8, che rappresentano abitazioni di pregio, ville, castelli e palazzi di particolare valore storico ed artistico. I comuni inoltre avrebbero dovuto inviare le delibere di approvazione delle nuove aliquote IMU 2013 entro il 9 maggio 2013, ma molti di loro non sono riusciti a rispettare questo termine, quindi nella maggioranza dei casi le aliquote rimarranno le stesse del 2012.
L’ammontare della prima rata IMU viene stabilita dall’articolo 13-bis del Dl 201/11 e dalle sue modifiche quali quelle previste dall’articolo 10, comma 4 del Dl 35/13. Il testo di legge stabilisce che il calcolo verrà effettuato sulla base delle aliquote trasmesse entro il 16 maggio al portale del dipartimento delle Finanze, che avrebbero dovuto essere inviate dai comuni entro il 9 maggio. Nel caso in cui le nuove aliquote non fossero state trasmesse, l’importo della prima rata dovrà essere pari alla metà dell’intera cifra corrisposta durante tutto il 2012.
Il calcolo della seconda rata invece farà riferimento solo alle aliquote che saranno pubblicate sul portale del dipartimento delle Finanze entro il termine ultimo del 16 novembre 2013. Nel caso in cui non venisse rispettato questo termine, le aliquote di riferimento saranno quelle pubblicate entro il 16 maggio 2013, oppure si rispetteranno quelle dell’anno 2012, con il conseguente versamento dell’altra metà dell’importo complessivo, che ammonterà alla stessa cifra pagata nel 2012.
Un’ulteriore novità introdotta dal decreto èla somma relativa agli introiti derivanti dai fabbricati di categoria D, per cui èprevista una aliquota standard dello 0,76%, che verrà interamente versata nelle casse dello Stato. Nel caso di tutte le altre categorie, l’intero ammontare dell’imposta andrà direttamente nelle casse comunali.