Innanzitutto, nella stessa denominazione deve essere presente la dicitura “società agricolaâ€; inoltre, il discorso vale solo per SNC, SAS e SRL, mentre non riguarda le altre tipologie.
Il soggetto deve esercitare in via esclusiva una o pi๠attività classificabili come agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile; non sono ammesse altre attività , salvo che siano puramente strumentali rispetto alla principale. Non èconsentito nemmeno detenere partecipazioni in altre società , a meno che non siano a loro volta società agricole oppure che i relativi dividendi siano inferiori al reddito agrario. Va notato come la perdita di uno solo dei requisiti fa decadere il regime di favore già nell’esercizio in corso.
Se tutte le condizioni sono rispettate, èpossibile dunque calcolare forfettariamente il reddito su base catastale. Tuttavia, questo non significa che i libri contabili possono essere accantonati: la società agricola dovrà continuare a redigerli con l’ordinaria cura, sebbene le relative risultanze non incideranno in dichiarazione. Infatti, lo scopo èquello di guardare al futuro: il giorno in cui tale regime dovesse cessare, dovrà essere possibile riprendere l’ordinaria contabilità come se non fosse mai cessata. Per esempio, gli ammortamenti sui beni strumentali continuano a maturare.
Poi: le cessioni di beni strumentali acquistati prima dell’ingresso del regime di favore produrranno plusvalenze o minusvalenze che incideranno sul reddito, cosଠcome continueranno a produrre i loro effetti le variazioni fiscali eseguite in precedenza (se, ad esempio, avessimo voluto rateizzare una plusvalenza, le relative rate saranno tassate anche se nel frattempo il reddito ècalcolato catastalmente).
Infine, anche in caso di opzione per il calcolo catastale, le società agricole sono comunque soggette al test di operatività delle società di comodo.
Fonte: Fisco Oggi