In merito a tale contributo, in particolare, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito anzitutto che la base imponibili su cui viene calcolato èdiversa dalla base imponibile Irpef, in quanto quest’ultima viene determinata al netto egli oneri deducibili, mentre nel caso del contributo di solidarietà viene determinata al lordo di tali oneri.
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Altro chiarimento riguarda i dipendenti pubblici e i pensionati, in quanto in questo caso il contributo di solidarietà viene applicato solo sulla parte di reddito eccedente i 300.000 euro che non sia già stata assoggettata ad altre riduzioni, in forza della riduzione degli emolumenti del 5% sulla parte che va da 90.000 a 150.000 euro e del 10% sulla parte eccedente i 150.000 euro per i dipendenti pubblici e del contributo di perequazione del 5% sulla parte che va dai 90.000 ai 150.000 euro, del 10% sulla parte eccedente i 150.000 euro e del 15% sulla parte eccedente i 200.000 euro per i pensionati.
► CODICI TRIBUTO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETà€
Per quanto riguarda le modalità di pagamento di tale contributo, invece, per i lavoratori che possiedono esclusivamente redditi da lavoro dipendente e assimilati, il contributo èdeterminato dai sostituti d’imposta al momento delle operazioni di conguaglio di fine anno, mentre chi in aggiunta a questi possiede anche altri redditi deve calcolare il contributo in sede di dichiarazione dei redditi, tenendo conto di quanto èstato trattenuto e certificato nel Cud dal sostituto d’imposta.
Il contributo di solidarietà èdeducibile dal reddito complessivo nello stesso periodo di imposta cui esso si riferisce, anche se viene calcolato e versato nell’annualità successiva, ne deriva quindi che si tratta di una deducibilità cosiddetta “per competenza” che ha effetto anche sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale. Trattandosi di un’imposta straordinaria, inoltre, non concorre all’importo dell’Irpef e non rileva nella determinazione dell’aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata.