Per quanto riguarda il calcolo della somma da versare a titolo di acconto, occorre distinguere a seconda che si tratti di abitazione principale o di seconda casa.
In entrambi i casi occorre partire dalla rendita catastale, che puಠessere recuperata dal rogito oppure da una visura catastale. Tale valore deve essere rivalutato del 5%, ovvero occorre moltiplicare la rendita catastale per 1,05. La rendita catastale rivalutata deve successivamente essere moltiplicata per un valore che varia a seconda del tipo di immobile, ossia 160 per le abitazioni, i box, le cantine e i solai, 55 per i negozi e 80 per gli uffici. Il risultato cosଠottenuto rappresenta la base imponibile Imu, che a sua volta deve essere moltiplicata per l’aliquota stabilita dal Comune in cui èsituato l’immobile, diversa da quella utilizzata per l’acconto di giugno.
A questo punto occorre differenziare a seconda che si tratti di abitazione principale o di seconda casa. In particolare, nel caso dell’abitazione principale occorre detrarre dal risultato ottenuto 200 euro (detrazione prevista per l’abitazione principale), 50 euro per ogni figlio convivente di età non oltre i 26 anni e l’importo pagato a giugno e a settembre (sempre che sia stato scelto il pagamento in tre rate, altrimenti occorre sottrarre solo l’importo versato a giugno). Si ottiene cosଠla somma che deve essere versata entro il 17 dicembre.
Nel caso della seconda casa, invece, non èprevista alcuna detrazione, per cui occorre sottrarre solo l’importo già versato a giugno. In tal caso, tuttavia, èprevisto un ulteriore passaggio, in quanto la somma da versare deve essere ripartita tra Stato e Comune: allo Stato spetta lo 0,38% della base imponibile diviso in due rate, mentre al Comune spetta la somma restante dopo aver sottratto la quota da destinare allo Stato.