Ebbene, la normativa primaria non fa alcun riferimento agli immobili situati fuori dal territorio italiano, limitandosi a escludere dal campo di applicazione le unità immobiliari adibite ad uffici (A10) e quelle di categoria C2 (come ad esempio le mansarde).
► QUANDO CONVIENE LA CEDOLARE SECCA
La mancanza di un riferimento diretto ha quindi portato ad escludere la possibilità di optare per la cedolare secca in relazione ad immobili situati all’estero, un orientamento che si èrivelato corretto alla luce di un successivo intervento chiarificatore arrivato dall’Agenzia delle Entrate che, con la circolare 26/E del 1° giugno 2011 ha espressamente affermato che gli immobili situati all’estero non possono usufruire della tassazione alternativa.
► COME OPTARE PER LA CEDOLARE SECCA
Il contribuente proprietario di uno o pi๠immobili concessi in locazione e destinati ad uso abitativo, ricordiamo, puಠdecidere di optare per la cedolare secca pagando sull’intero canone un’aliquota del 21% (del 19% se il contratto d’affitto èa canone concordato) e che sostituisce oltre che l’Irpef e le relative addizionali anche l’imposta di bollo e l’imposta di registro. Tale tassazione alternativa si applica su opzione del proprietario dell’immobile, che perಠin tal caso èobbligato ad avvisare l’affittuario e a non aumentare l’importo del canone, neanche applicando semplicemente la variazione Istat.