Il modello 770 ordinario, in particolare, deve essere presentato dai sostituti d’imposta, da solo o in aggiunta al modello 770 semplificato, nel caso in cui durante l’anno di imposta in esame siano stati corrisposti determinate tipologie di compensi o somme, ovvero:
– somme soggette a ritenuta alla fonte su redditi di capitale;
– compensi per avviamento commerciale;
– contributi a enti pubblici e privati;
– riscatti da contratti di assicurazione sulla vita;
– premi, vincite e altri proventi finanziari;
– utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli, indennità di esproprio e redditi diversi.
Ne deriva quindi che sono chiamati a presentare tale modello solo determinate categorie di soggetti, ovvero:
– società di capitali, enti commerciali a esse equiparate e enti non commerciali che risiedono nel territorio dello Stato;
– associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali;
– società e enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato;
– trust;
– condomini;
– società di persone residenti nel territorio dello Stato;
– società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche che esercitano arti o professioni residenti nel territorio dello Stato;
– aziende coniugali residenti nel territorio dello Stato;
– gruppi europei d’interesse economico;
– persone fisiche che esercitano arti e professioni, imprese commerciali e agricole;
– amministrazioni dello Stato;
– curatori fallimentari, commissari liquidatori e gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.