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Chi non deve presentare il modello Unico

In virt๠di alcuni casi di esonero esplicitamente previsti, determinate categorie di soggetti non sono obbligati alla presentazione del modello Unico. Al riguardo èpossibile distinguere tra due diverse tipologie di casi di esonero, ovvero quelli per tipologia di reddito e quelli per limite di reddito.

Per quanto riguarda la prima categoria, non èprevisto l’obbligo di presentazione del suddetto modello: se i redditi sono stati corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto oppure sono stati corrisposti da pi๠sostituti purchè certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio; se le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti; se non sono dovute le addizionali regionale e comunale.


In particolare, in presenza delle suddette condizioni, non sono obbligati a presentare il modello Unico se si tratta di: redditi da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati; redditi da lavoro dipendente o pensione; redditi da lavoro dipendente o pensione pi๠abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati; redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; redditi esenti (rendite Inail, pensioni di guerra, ecc.); redditi soggetti ad imposta sostitutiva; redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Come anticipato, sono inoltre previsti dei casi di esonero per limite di reddito. In particolare, non sono obbligati alla presentazione del modello Unico coloro che hanno un reddito: da terreni e/o fabbricati fino a 500 euro; da lavoro dipendente o assimilato pi๠altre tipologie di reddito fino a 8.000 euro; da pensione pi๠altre tipologie di reddito fino a 7.500 euro (7.750 in caso di contribuenti di età  apri o superiore a 75 anni); da pensione pi๠terreni fino a 7.500 euro; da assegno periodo del coniuge pi๠altre tipologie di reddito fino a 7.500 euro; da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non èrapportata al periodo di lavoro fino a 4.800; da compensi derivanti da attività  sportive dilettantistiche fino a 28.158,28.