Il risultato del giudizio dell’amministrazione tributaria èil seguente: Chi non presenta la dichiarazione non puಠinvocare il contraddittorio. Tutto parte dalla valutazione di un caso pratica e dalla volontà di punire chi effettivamente evade le tasse.Â
Il fatto
La Commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria e ha cosଠconfermato la legittimità degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva notificati a una società e al socio unico della stessa.
Con il primo motivo di ricorso la società lamentava che il procedimento amministrativo fosse viziato per la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
I giudici d’appello hanno ritenuto infondato il motivo, considerato che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi legittimava di per sè l’ufficio a ricorrere direttamente a un accertamento di tipo induttivo con alla base presunzioni semplici prive dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Dpr 600/1973.
L’ulteriore motivo addotto dall’appellante riguardava la presunta impossibilità di acquisire documentazione probatoria a causa dell’avvenuto sequestro penale di tutta la documentazione contabile. I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondato anche tale questione sul presupposto che il sequestro non precludeva alla società di acquisire documentazione probatoria da adoperare nei rapporti con il Fisco osservando, tra l’altro, che tale misura consentiva all’ufficio finanziario di richiedere e ottenere l’accesso agli atti in possesso del pubblico ministero.
Sulla base di tale documentazione, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha potuto ricostruire in maniera attendibile il volume di affari e il reddito della società , senza necessità di contraddittorio con la parte.
Anche se l’impresa ha ricorso per invocare il diritto al contraddittorio non avendo presentato la dichiarazione non ha potuto avere accesso a questo servizio del Fisco.